Controlli e liti

Professionista cancellato dall’albo e iscritto all’Aire: notifica via Pec nulla

Per la Ctr Piemonte è irrilevante che la casella fosse ancora attiva

di Marco Ligrani

La cancellazione dall’albo professionale rende inesistente la notifica effettuata presso l’indirizzo ancora presente nel registro nazionale Ini-pec (inipec.gov.it) che raccoglie quelli registrati presso Ordini e i collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Inoltre, in caso di iscrizione all’Aire del professionista, a partire dalla data in cui avviene il passaggio la notifica dev’essere indirizzata esclusivamente all’estero, anche se, successivamente, in dichiarazione il contribuente mantiene la vecchia residenza in Italia. Con queste motivazioni, la seconda sezione della Ctr Piemonte, con la sentenza 177/2020 ha confermato l’annullamento di un’intimazione di pagamento e delle cartelle sottostanti, emesse nei confronti di un contribuente, cancellatosi dal proprio albo professionale, e iscrittosi all’Aire in seguito a trasferimento all’estero.

La vicenda
Le due circostanze hanno influito in egual misura sull’esito del giudizio:

la prima, riguardante la Pec dell’allora professionista, ha comportato l’inesistenza della notifica dell’intimazione;

la seconda, ossia l’iscrizione all’Aire, ha reso inesistenti anche le cartelle prodromiche.

Ma andiamo con ordine.

Consultata la sua vecchia Pec, ancora attiva nonostante la cancellazione dall’albo, un contribuente, assunto all’estero, era venuto a conoscenza di un’intimazione di pagamento emessa a seguito di alcune cartelle, mai ricevute. Fatte le opportune verifiche, egli aveva scoperto che le cartelle erano state depositate presso il Comune ove risiedeva prima del suo trasferimento, dove erano rimaste in giacenza e mai ritirate.

Di qui il ricorso, con il quale si chiedeva fosse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità delle notifiche sia dell’intimazione, in quanto inviata a mezzo Pec dopo la cancellazione dall’albo, sia delle cartelle, in quanto inviate alla vecchia residenza italiana nonostante l’iscrizione all’Aire.

Dal canto suo, l’ufficio riteneva che le notifiche si fossero regolarmente perfezionate. Quanto all’intimazione, sosteneva che l’esistenza di una Pec, ancora attiva, legittimasse, comunque, l’utilizzo della procedura prevista dall’articolo 26 del Dpr 602/73. Quanto alle cartelle, invece, l’ufficio evidenziava che il contribuente, nelle ultime dichiarazioni presentate in Italia, aveva mantenuto la vecchia residenza, il che ne legittimava l’operato.

La sentenza
I giudici di primo grado, tuttavia, respingevano la tesi del Fisco e l’ufficio proponeva appello, ma anche la Ctr ha condiviso gli argomenti del contribuente. In particolare, la commissione ha premesso che, a seguito della cancellazione dall’albo professionale, per il contribuente era venuto meno l’obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata.

Per questa ragione, l’ufficio non avrebbe potuto utilizzare la Pec per la notifica, dal momento che l’articolo 60 del Dpr 600/73 presuppone che il professionista, destinatario della notifica, sia iscritto al proprio albo di appartenenza.

D’altro canto, quella Pec, ancora attiva, non avrebbe potuto – comunque - essere utilizzata, dal momento che il contribuente non lo aveva mai richiesto, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602/73.

Infine, quanto alla notifica presso il Comune dove il contribuente aveva la residenza prima di trasferirsi all’estero, i giudici hanno escluso che l’indirizzo indicato in dichiarazione possa prevalere rispetto all’iscrizione all’Aire, che rappresenta l’unico dato rilevante allo scopo.

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