I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 marzo al 9 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° aprile 2021, n. 226
Rimborsi spese derivanti da accordi con enti pubblici
Sono imponibili ai fini Iva le somme (i rimborsi spese) erogate da un'istituzione pubblica ad un consorzio in attuazione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, Dlgs 50/2016, ossia stipulato al di fuori delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici. Nello specifico, l'istituzione pubblica istante ha sottoscritto con un consorzio universitario un accordo di collaborazione nei settori dell'Information and Communication Technologies (Ict) per implementare il contenuto tecnologico di alcune attività istituzionali svolte nell'ambito del processo generale di dematerializzazione e di digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative.
Il consorzio svolge esercizio d'impresa e le somme rimborsate sono corrisposte come controvalore dei servizi prestati dalla parte.
Infatti, ancorché in base all'intesa «ciascuna delle Parti si impegna al rimborso delle spese relative alle attività previste per la collaborazione dal presente Accordo, con esclusione di qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca», l'agenzia ritiene che tra le parti s'instauri un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Si ritiene, inoltre, che, nel caso di specie, sussista un nesso diretto (su questo concetto cfr. Corte di Giustizia Ue 12 maggio 2016, causa C-520/14) fra il servizio fornito dal consorzio in favore dell'ente pubblico ed il controvalore ricevuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti, che costituisce il corrispettivo del servizio reso dal consorzio nell'ambito del rapporto giuridico instaurato con l'ente in virtù dell'accordo.
Nel caso di specie, il rimborso che l'istituzione istante s'impegna a riconoscere al consorzio, da un lato, e le prestazioni che il consorzio si impegna a svolgere, dall'altro, si condizionano reciprocamente; in mancanza di tale rimborso, infatti, il consorzio, non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni a favore dell'istante.
Ne consegue la sussistenza del presupposto oggettivo dell'Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972.
Già la Cm 21 novembre 2013, n. 34/E ha specificato che le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al Codice dei contratti pubblici si inseriscono all'interno dello schema contrattuale. L'amministrazione, infatti, quando opera in riferimento a tali norme – genericamente accumunate nella locuzione di «procedimenti ad evidenza pubblica» – procede all'individuazione del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale l'amministrazione stessa si obbliga all'erogazione delle correlate somme. La stessa circolare precisa che solo qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui l'esatta qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica, anche agli effetti tributari, delle somme erogate dall'amministrazione dev'essere individuata caso per caso, alla luce dei criteri generali, la cui applicazione, secondo l'ordine gerarchico/sequenziale proposto dalla circolare, consentirà di riscontrare la sussistenza dei presupposti idonei alla qualificazione della fattispecie.
Si opera all'interno del medesimo schema (e quindi si è in presenza di un'erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso Codice (es.: contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo Codice (es.: le società operanti secondo il modello organizzativo del cd. in house providing), con la conseguenza che si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2021, n. 229
Opere di urbanizzazione: Iva al 10% sulla costruzione di collettori di adduzione
I collettori di adduzione - costruiti ex novo - sono considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione e quindi possono fruire dell'Iva agevolata nella misura del 10%. Con l'intervento oggetto del contratto di appalto, consistente nella «realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y». viene costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, al fine di convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati in certa area. In particolare, in base alla relazione tecnica, «Tale intervento fa parte di un più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale che ha come oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona … e verso il sistema depurativo centralizzato nella zona …, in particolare verso il depuratore Y». L'intervento comporta, quindi, la costruzione ex novo di «collettori di adduzione» che possono essere considerati alla stregua di «articolazioni» della rete fognaria. Si tratterebbe, in altre parole, di opere inerenti alle opere di urbanizzazione primaria (cioè le fognature). Per le caratteristiche dell'intervento in questione, pertanto, lo stesso fruisce dell'aliquota Iva nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972. Diversamente, per gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica si applica l'aliquota ordinaria anche se comportano un potenziamento dell'impianto (Rm 19 maggio 2008, n. 202/E).

Iva/Adempimenti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2404546/Aggiornamento+IVA+TR.pdf/cb196626-d6da-d4fc-ea4d-a225a1419a83
Modello Iva TR: aggiornamento del modello
Il modello Iva TR e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono stati aggiornati al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% (in luogo della precedente misura del 6%) applicabile dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere (Dm 5 febbraio 2021, in GU 23 febbraio 2021, n. 45).
L'aggiornamento è previsto dal punto 1.3 del provvedimento agenzia delle Entrate 26 marzo 2020, n. 144055 il quale stabilisce che «Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione».
Il modello nella nuova versione è da utilizzare dal 1° aprile 2021.


Irap/Dati rilevanti

Dm 30 marzo 2021, GU 3 aprile 2021, n. 81
Invio dei dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
Dal 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione sul sito delle Finanze, trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell'Irap dovuta per l'anno in corso, mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione denominata «Gestione IRAP». Tale applicazione, previa abilitazione, è resa disponibile nell'area riservata del Portale del Federalismo fiscale. I dati riguardano: aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie; deduzioni; detrazioni; crediti d'imposta; norme nazionali e regionali di riferimento; aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (articolo 10, Dm 115/2017).
Ai fini della pubblicazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto di eventuali disposizioni statali che stabiliscono la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono aumenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, gli stessi dovranno essere reinseriti entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. Il Dipartimento delle Finanze pubblica i dati inseriti entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.
I dati pubblicati saranno utilizzati dall'agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione Irap.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, la Regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'Irap entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.


Registro e bollo/Atti esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 aprile 2021, n. 227
Istanze di rimborso del corrispettivo del servizio di mensa scolastica
L'istanza presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio di mensa scolastica usufruito dal figlio è esente dall'imposta di bollo Dall'analisi del quadro normativo, emerge che l'articolo 6 della Tabella annessa al Dpr 642/1972 prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della Tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva. Si tratta del noto principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo, sancito dall'articolo 6 della Tabella, avente l'effetto di esentare dal bollo il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio. In considerazione di quanto rappresentato, deve ritenersi che anche l'istanza presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio di mensa scolastica è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 14 della citata Tabella B che espressamente prevede l'esenzione dall'imposta per «Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'Imposta di bollo».
Inoltre, premesso che - secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria - le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa, l'agenzia ritiene che le esenzioni dall'imposta di bollo sono previste espressamente da disposizioni di legge e precisamente: a) quelle elencate nella Tabella, allegato B, al citato Dpr 642/1972; b) quelle contenute in specifiche disposizioni normative. Fuori da dette ipotesi vi è sempre l'obbligo di assoggettare l'atto o il documento all'imposta di bollo secondo le indicazioni contenute nella Tariffa annessa al suddetto Dpr.
Al riguardo, viene precisato che l'istanza di parte (domanda) è atto di impulso nel procedimento amministrativo e, in quanto tale, è il presupposto necessario e sufficiente per l'avvio in concreto dell'esercizio del potere, cioè per l'apertura del procedimento; infatti, senza la domanda del soggetto legittimato l'apertura del procedimento a richiesta di parte non ha luogo. In considerazione di ciò, l'istanza - qualora dia luogo all'emanazione di un provvedimento da parte dell'ente ricevente - è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al richiamato Dpr 642/1972.

Registro e bollo/Preliminare di compravendita

Risoluzione agenzia delle Entrate 8 aprile 2021, n. 23/E
Registrazione di atti sottoscritti con firma elettronica
L'agenzia delle Entrate fornisce delle precisazioni all'istante – intermediario immobiliare – che lamenta difficoltà nella registrazione di contratti preliminari di compravendita immobiliare sottoscritti con firma elettronica avanzata (FEA).
A norma dell'articolo 1351 Codice civile, «Il contratto preliminare è nullo, se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo». Ne deriva che i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'assenza di una delle due tipologie di firme da ultimo citate comporta la nullità del contratto, vizio che, nella normalità dei casi, può essere fatto valere – in giudizio – da chiunque vi abbia interesse (articolo 1421 Codice civile).
Nella risposta viene chiarito che la validità degli atti sottoscritti con firma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs 82/2005) e il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma per la soluzione di firma elettronica utilizzata dall'istante non attengono ad aspetti di natura fiscale.
Quanto a questi ultimi viene, invece, ricordato che, i preliminari di compravendita immobiliare e i contratti di locazione immobiliare sono soggetti a registrazione. E l'eventuale nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta (Corte di Cassazione 9 ottobre 2020, n. 21819 e Corte di Cassazione 6832/2018), salva restituzione «per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma» (articolo 38, Dpr 131/1986). E' causa imputabile alle parti, con diniego alla restituzione dell'imposta versata, la sottoscrizione con firme non idonee in base alla tipologia dell'atto stesso.
Infine, viene ricordato che le scritture private relative a preliminari di compravendita ovvero a contratto di locazione sono altresì soggette ad imposta di bollo sin dall'origine (ai sensi dell'articolo 2, Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegata Tariffa, Parte prima). Tale imposta dovrà essere assolta secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3, ossia mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato, ovvero con la modalità virtuale. Il contribuente che intende assolvere il bollo mediante contrassegno potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario. In tal caso, sarà cura dell'utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37, Dpr 642/1972; cfr. Rm 6 ottobre 2016, n. 89/E). Del tutto residuale risulta invece la possibilità di versare l'imposta tramite modello F24 (per i relativi codici tributo si veda la Rm 20 febbraio 2020, n. 9/E), da intendersi limitata ai casi di irreperibilità del contrassegno telematico (articolo 32, Dpr 642/1972).


Immobili/Agevolazioni prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 aprile 2021, n. 228
Cessione parziale di immobile pre-posseduto e successivo nuovo acquisto
Nel caso in cui l'immobile pre-posseduto sia stato acquistato (con le agevolazioni prima casa) in parte a titolo oneroso ed in parte a titolo gratuito (per donazione) non vi è decadenza dalle agevolazioni a condizione che venga alienata - entro un anno dal nuovo acquisto - almeno la quota acquistata a titolo oneroso.
La suddetta alienazione può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito, sia con atto a titolo oneroso.
Il contribuente istante ha acquistato l'intera proprietà di un immobile abitativo: per il 50% a titolo gratuito (per donazione del proprio padre) e per il restante 50% a titolo oneroso (per acquisto dal proprio zio). L'agenzia precisa che la titolarità di un diritto acquistato con l'agevolazione (di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, legge 342/2000) non esclude la possibilità di fruire del regime di favore «prima casa» nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Tale assunto vale anche nel caso di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, a condizione che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4-bis, della Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro un anno dall'acquisto.
Riguardo ai termini per tale adempimento, l'agenzia rammenta che - ai sensi dell'articolo 3, comma 11-quinquies, Dl 31 dicembre 2020, n. 183 - il periodo di sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa è stato prorogato al 31 dicembre 2021; pertanto i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominceranno a decorrere il 1° gennaio 2022.


Accertamento delle imposte/Attività di notifica

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 aprile 2021
Notifica degli atti impositivi: ripresa dell'attività degli Uffici
La sospensione della notifica degli atti impositivi fino al 31 dicembre 2020 (articolo 157, comma 6, Dl 34/2020, cd. Decreto Rilancio) va coordinata con l'intervento dell'articolo 5, Dl 41/2021 (cd. Decreto Sostegni) che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di definire gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità) emessi (ma non inviati ai contribuenti) ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972.
Il Decreto Rilancio demandava la ripresa delle attività di notifica a un provvedimento attuativo, ora emanato al fine di raccomandare agli Uffici preposti (Direzioni centrali, regionali e provinciali, Centro operativo di Pescara e Centro operativo servizi fiscali di Venezia) che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo possibilmente l'ordine cronologico di emissione.
In fase di pianificazione delle attività, gli Uffici terranno conto sia della forza lavoro del proprio organico sia dei soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi.
È fatta salva la deroga di modificare il carico di lavoro nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
L'arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti è compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (articolo 22-bis, Dl 183/2020, cd. Decreto Milleproroghe).


Redditi di impresa/Patent box

Interrogazione parlamentare, risposta 30 marzo 2021, n. 5-05615
Valutazione in bilancio dei marchi: non rileva il valore ai fini del Patent box
Per i marchi d'impresa le valutazioni adottate nell'ambito del Patent box non sono vincolanti ai fini della valutazione dei beni.
Il Mef sottolinea che i criteri applicabili per la determinazione del valore economico di un bene immateriale rivalutabile rispondono a presupposti e logiche differenti rispetto a quelli che portano all'individuazione del contributo economico nell'ambito del Patent box e, non essendo previsti da alcuna specifica disposizione tributaria, si fondano sull'esame delle valutazioni effettuate ai fini civilistici.
Dunque, le valutazioni operate in materia di Patent box costituiscono un utile punto di riferimento ma, per la quantificazione del valore da iscrivere in bilancio, non potendo essere assunte come elementi dirimenti o conclusivi, non sono vincolanti.


Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali

Dm Lavoro 23 marzo 2021, GU 7 aprile 2021, n. 83
Lavoratori all'estero: misura delle retribuzioni convenzionali 2021
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (qualora la prestazione sia svolta all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte del dipendente che nell'arco di 12 mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi; cfr. articolo 51, comma 8-bis, del Tuir e Cm 16 novembre 2000, n. 207).
Il decreto, attraverso le tabelle allegate, riporta i valori convenzionali da utilizzare per i lavoratori (operai, impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) che prestano attività di lavoro subordinato all'estero, per i lavoratori italiani che operano all'estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Come previsto dal Dl 317/1987, per i lavoratori italiani che operano all'estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, vige l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, i valori indicati sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Sulle retribuzioni convenzionali, infine, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Sono esclusi dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali: i contribuenti che prestano la loro attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne); i dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero.


Regimi fiscali/Cfc

Principi di diritto agenzia delle Entrate 6 aprile 2021, nn. 5, 8 e 9
Regime Cfc: tassazione effettiva estera
Ai fini della disciplina applicabile alle imprese estere controllate (Cfc) per la verifica dei regimi fiscali di Stati o territori che si considerano privilegiati, il Dlgs 147/2015 ha indicato i criteri per determinare, con modalità semplificata (provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2016, n. 143239), l'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica (articolo 167, comma 4, del Tuir nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019, la quale prevedeva che, ai fini dell'applicazione del regime Cfc, i Paesi esteri si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia). Attualmente la norma dispone che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (articolo 47-bis, comma 1, lettera b) del Tuir).
L'agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi interviene a fornire chiarimenti su questa materia. In particolare:
1) il confronto va effettuato tra imposte societarie. In altre parole, per individuare un regime fiscale privilegiato sul fronte estero rileva solo la corrispondente Ires (ossia, la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera) e non la tassazione dei soci al momento della distribuzione dei dividendi (principio di diritto n. 9). Già la Cm 4 agosto 2016, n. 35/E aveva affermato che era necessario «un monitoraggio costante e aggiornato da parte del socio residente in Italia (...) dell'aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata». In particolare, la circolare ha chiarito che ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, rileva l'aliquota Ires nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo (senza considerare eventuali addizionali) e l'aliquota ordinaria Irap (di cui si prende in considerazione l'aliquota ordinaria): specularmente, come per l'Italia rilevano l'Ires e l'Irap, sul fronte estero bisogna considerare le corrispondenti imposte societarie, facendo riferimento (ai fini dell'individuazione di detta corrispondenza), se esiste, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato (ovvero tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione). Inoltre, «Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell'OCSE sul sito: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali». Poiché la consultazione della banca dati dell'Ocse porta alla rilevazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società dei vari Paesi (corporate income tax), il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere l'imposta sul reddito da applicare alla società estera, non essendo rilevante la tassazione dei soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi;
2) sempre in tema di calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, sono irrilevanti le variazioni fiscali con riversamento certo e predeterminato. La lettera d) del paragrafo 5.1 del provvedimento del 16 settembre 2016 chiarisce che, per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica, sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (es. gli ammortamenti). L'istante chiedeva se, nel calcolo del tax rate effettivo estero e virtuale domestico, si può qualificare come «variazione non permanente con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro» l'indeducibilità degli interessi passivi, per effetto dell'articolo 96 del Tuir. L'agenzia chiarisce che, nel caso specifico, il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato, non solo in relazione all'esercizio di riferimento, ma soprattutto perché, in assenza di interessi attivi o di Rol capienti, questa eventualità non si sa se possa verificarsi. Di conseguenza, la variazione in aumento effettuata per il calcolo della tassazione virtuale italiana connessa all'indeducibilità degli interessi passivi dev'essere considerata rilevante per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell'articolo 167, comma 8-bis, lettera a), del Tuir (versione in vigore fino all' 11 gennaio 2019), in quanto legata ad un evento incerto sull'an e sul quantum. Pertanto, la variazione in aumento effettuata per il calcolo del tax rate virtuale domestico connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve qualificarsi come rilevante poiché il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato (principio di diritto n. 8);
3) non è possibile affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione, nel senso espresso dal paragrafo 5.1, lettera g) del citato provvedimento del 16 settembre 2016, che letteralmente cita: «l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione». Infatti, il codice tributario lussemburghese stabilisce l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con applicazione dell'indeducibilità dei relativi costi e delle svalutazioni delle partecipazioni nei soli limiti del reddito esente; al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata viene assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di recapture opera, dunque, solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto. Queste differenze rendono inapplicabile la previsione del citato paragrafo 5.1 (principio di diritto n. 5).


Agevolazioni/Reddito di emergenza

Messaggio Inps 1° aprile 2021, n. 1378
Presentazione dell'istanza: chiarimenti Inps
Vengono forniti i primi chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda per fruire del reddito di emergenza (Rem) di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni). La cennata disposizione normativa ha previsto il riconoscimento di tre quote di Rem per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 82, comma 5, Dl 19 maggio 2020, n. 34, sarà riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.


Dogane/E-commerce

Determinazione agenzia delle Dogane 6 aprile 2021, n. 100615/RU
Vendite a distanza da Paesi terzi: dichiarazioni con dati ridotti
I soggetti che effettuano operazioni di importazione di merci di valore trascurabile da Paesi terzi destinate a privati, originate da transazioni commerciali connesse a vendite a distanza di beni mediante l'uso di un'interfaccia elettronica, come ad esempio un marketplace, una piattaforma, un portale Internet o mezzi simili, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione. Tali misure sono valide fino all'entrata in vigore delle norme relative al pacchetto Iva per il commercio elettronico (Direttiva Ue 5 dicembre 2017, n. 2017/2455 e Direttiva Ue 21 novembre 2019, n. 2019/1995). Il valore trascurabile dei beni può essere ricondotto a due differenti soglie, rispettivamente di 22 o 150 euro, e sarà indicato all'interno dell'autorizzazione.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco, istituito presso la direzione delle Dogane denominato "e-commerce P4I" (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria del soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l'indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro).
La semplificazione prevede che i soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale della Ue e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso un luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00, anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
Sono escluse dalla procedura le spedizioni che contengono prodotti alcolici, profumi e tabacco.
I requisiti che devono possedere i soggetti per entrare nell'elenco «Altri operatori economici» sono: 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della determinazione in commento, nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1° maggio 2021; possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso «luogo approvato»; utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO C+S; tracciabilità della filiera dal Paese terzo alla consegna; possibilità per l'agenzia delle Dogane di accedere alla piattaforma logistica per i controlli; avere un'organizzazione del magazzino che consenta eventuali controlli dei beni; predisporre delle procedure che impediscano la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori.
Inoltre, per le sole spedizioni di valore fino a 150 euro è necessaria anche: la titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale; la disponibilità all'avvio della sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, per tutte le dichiarazioni (valore da 22 a 150 euro).
Le autorizzazioni all'utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate (determinazione 6 ottobre 2020, n. 344910/RU) ad operatori privi dei requisiti indicati nella determinazione decadono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione in esame.
Per l'autorizzazione all'iscrizione nell'elenco nella sezione di interesse è necessario presentare un'istanza - presso l'ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali - entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione. L'ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, per il tramite della direzione territoriale competente, una relazione con l'accoglimento o il rifiuto della domanda.