Diritto

Contributo ambulanze, ancora in bilico la limitazione al solo volontariato

La sentenza 7/2021 della Consulta dichiara la cessata materia del contendere sulla legittimità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Contributo per acquisto autoambulanze con perimetro incerto. Con la sentenza 7/2021 della Corte costituzionale depositata il 22 gennaio, torna di nuovo il tema della legittimità della concessione ai soli enti del volontariato di particolari categorie di contributi.

La sentenza in esame affronta la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione da parte di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (articolo 9, comma 36, della legge 29/2018, ora abrogato), che prevedeva a favore delle sole organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) l’erogazione di contributi straordinari per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. La questione di costituzionalità è sollevata sotto un duplice aspetto. Da un lato, la disposizione sarebbe illegittima sotto il profilo della limitazione ai soli enti che hanno sede nella Regione, con esclusione quindi di quelli iscritti nei registri nazionali. Dall’altro, secondo la ricostruzione fornita dall’Avvocatura dello Stato, la previsione in esame, circoscrivendo l’accesso ai contributi alle sole Odv e Aps, confliggerebbe con il Dlgs 117/2017 (Cts), che intende invece equiparare tutti gli enti del Terzo settore (Ets). Un rilievo, quest’ultimo, che non sembrerebbe in linea con le indicazioni del medesimo Codice, che riserva i contributi per l’acquisto di ambulanze alle sole Odv, in ragione del fondamentale apporto dei volontari tipico di questa categoria di enti (articolo 76 Cts).

A causa dell’abrogazione nel corso del giudizio della disposizione regionale impugnata la Corte costituzionale, nel caso specifico, si è trovata a dichiarare la cessata materia del contendere, senza dunque pronunciarsi nel merito della questione. Si tratta, tuttavia, di un tema ancora oggetto di dibattito a livello giurisprudenziale.

Risale allo scorso novembre, infatti, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in merito alla esclusione di una fondazione Onlus dal contributo di cui all’articolo 76 per l’acquisto di ambulanze e altri veicoli per l’attività sanitaria, riservato alle organizzazioni di volontariato (leggi l’articolo). Sul punto, il Consiglio di Stato giunge a dubitare della ragionevolezza del regime differenziato tra Odv e altri Ets, osservando come anche questi ultimi possano avvalersi di una componente volontaristica. Una sentenza che si pone peraltro in contrasto con il precedente orientamento dello stesso Consiglio (n. 1208/2020), che invece aveva ritenuto ragionevole la scelta del legislatore di limitare alle sole Odv il contributo, affermando che il regime di favore riconosciuto a queste ultime trova comunque una giustificazione nell’indispensabilità della prestazione dei volontari. È quindi auspicabile che la nuova pronuncia attesa dalla Consulta faccia chiarezza su questi aspetti, tenendo comunque in considerazione la peculiare natura nell’ambito del Terzo settore delle Odv.

Questo anche per dare certezza agli enti che nell’iscriversi nel nuovo Registro unico nazionale faranno affidamento sulle forme giuridiche previste per lo svolgimento di determinate attività.

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