Adempimenti

Brexit, prestazioni di servizi fuori dalla disciplina transitoria

Le operazioni non rientrano nella disciplina dell’Iva intracomunitaria

Le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori comunitari e operatori britannici non rientrano nella disciplina transitoria dell’accordo di recesso 2019/C384/01 e dell’ulteriore siglato alla vigilia di Natale dal Regno Unito e dall’Unione europea che impatta sulle cessioni di beni.

Quindi le operazioni Iva derivate da prestazioni di servizi, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, non rientrano nella disciplina Iva intracomunitaria e gli operatori identificati ai fini Iva in Italia applicano le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall’articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

Fra questi sono interessati anche gli enti non commerciali che operano in regime di soggettività Iva ed effettuano gli acquisti di servizi per l’attività istituzionale e commerciale in base all’articolo 30-bis del Dpr 633/1972.

I differenti adempimenti da porre in essere sono legati al momento di effettuazione dell’operazione e alla data del 1° gennaio 2021 che costituisce lo spartiacque per l’applicabilità delle regole.

Questo impone una ricognizione immediata che non eviterà interventi manuali di reindirizzamento di alcuni flussi operativi standardizzati già presenti all’interno delle procedure dei cessionari collegati alle anagrafiche fornitori, ancorati al fatto che le prestazioni di servizi da operatori del Regno Unito, fino al 31 dicembre 2020, sono comunitarie.

Assolvimento dell’imposta

Applicando le regole stabilite dall’articolo 7-ter, le prestazioni di servizi generici (B2B o B2G se pubblica amministrazione identificata ai fini Iva), si considerano effettuate in Italia quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia e sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

L’Iva viene assolta dal committente soggetto passivo o identificato in Italia, sulle prestazioni, non continuative, territorialmente ivi rilevanti, con differenti modalità:

per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto extra-Unione europea, con l’emissione di autofattura;

per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente nella Ue, con l’integrazione della fattura Ue (in entrambi i casi resta non obbligatoria l’emissione di un documento elettronico TD17).

I modelli da usare

Se l’operazione è classificabile come comunitaria sarà inoltre necessario l’inserimento nei modelli Intra-2 quater e se il cessionario è un ente non commerciale dovrà compilare e trasmettere anche il modello Intra12 distinguendo l’acquisto da soggetto stabilito in uno Stato Ue o extra-Ue.

Nella circostanza in cui il cessionario IT avesse ordinato il servizio nel corso del 2020, in assenza di fatturazione nel 2020, in quanto legata ad esempio al pagamento di un acconto sempre nel corso del 2020, l’applicabilità della disciplina di gestione del documento da parte del cessionario seguirà necessariamente la fatturazione dell’operatore del Regno Unito che determina l’effettuazione ai fini Iva.

Quindi la fattura emessa dall’operatore del Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 2021, ma ricevuta dal cessionario IT successivamente al 31 dicembre 2020 comporta la gestione come acquisto comunitario, mentre la fatturazione in data decorrente dal 1° gennaio 2021 sposta l’adempimento fra quelli relativi ai servizi resi dai soggetti non comunitari.

La territorialità legata alle fattispecie da 7-quater in poi, diverse da quelle delle prestazioni di servizi generici, determina ulteriori effetti in merito all’assolvimento dell’Iva e al trattamento dell’operazione sia da parte dell'operatore UK, sia del soggetto IT.

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