Come fare perAdempimenti

Rex, origine delle merci certificata con l’iscrizione al portale

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

  • Quando Dal 25 gennaio 2021

  • Cosa scade Le esportazioni verso il Regno Unito da parte di operatori registrati per beneficiare di dazi azzerati

  • Per chi Esportatori unionali che effettuano scambi con Paesi terzi con i quali è in vigore accordo sul sistema Rex

  • Come adempiere Presentazione dell’istanza, cartacea o web, tramite portale dell’operatore delle Dogane

1In sintesi

Gli accordi di libero scambio di nuova generazione prevedono che, per certificare l’origine delle merci, gli esportatori unionali debbano essere iscritti in un apposito registro degli esportatori, denominato Rex ed avente una matrice unica unionale.

Il quadro normativo di riferimento è contenuto, in primis, nel Codice doganale dell’Ue, a mente del quale gli operatori registrati possono appunto autocertificare l’origine preferenziale di un bene, a tal fine impegnandosi in termini di responsabilità (anche penale) e compliance con l’autorità doganale.

Il sistema nasce inizialmente per gli esportatori extra Ue che beneficiano del trattamento preferenziale nel quadro delle c.d. preferenze generalizzate (Spg), per cui i fornitori di merci destinate al territorio doganale dell’Ue permettono ai propri clienti Ue di beneficiare di dazi zero o ridotti se le loro merci hanno carattere preferenziale sul piano sostanziale e sono scortate dall’attestazione di origine apposta dall’esportatore iscritto al Rex.

Il sistema è poi esteso ad una registrazione più generalizzata anche degli operatori Ue, che poi è richiamato più o meno direttamente dagli accordi di libero scambio di ultima generazione che, superando il sistema di certificazione cartacea (es. certificati Eur1 o EurMed), riducono l’attestazione d’origine ad un sistema di autocertificazione per opera di soggetti iscritti al Rex, equipollente ai certificati in termini di responsabilità, ma molto più snello rispetto agli stessi, sia sul piano operativo del rilascio, sia sul piano della loro conservazione.

2Il sistema Ue/Uk

Con l’accordo di libero scambio sottoscritto da Ue e Uk, le merci di origine preferenziale, come tali correttamente auto-dichiarate dagli esportatori, beneficiano degli effetti dell’area di libero scambio con dazi di import zero che si riconduce al sistema Rex.

La certificazione dell’origine preferenziale delle merci, in concreto, necessita infatti di un duplice piano di approfondimento, uno sostanziale ed uno formale.
Quanto al primo tema, quello sostanziale, gli operatori devono essere in grado di stabilire se i propri beni sono interamente ottenuti nell’Ue o, almeno, sono ivi sufficientemente lavorati in coerenza con le regole dell’Accordo.

Sul punto, è necessario verificare il protocollo di origine accluso all’accordo di libero scambio per verificare, in concreto, quali sono le lavorazioni sufficienti (lavorazione specifica, cambio di voce doganale, valore aggiunto, ecc..).

È poi interessante notare come si registrano dei disallineamenti normativi ed applicativi tra le regole Ue e quelle Uk perché, se da un lato l’Accordo tra le parti prevede solo la possibilità di cumulo bilaterale, in molti altri simili Accordi che Uk sta concludendo con decine di altri Paesi sono considerati originari, in quegli ambiti, anche i beni unionali, con grande beneficio per l’industria locale e, forse, a scapito di quella Ue.

Ma è sul piano formale che, ora, si registrano le maggiori novità e le necessità di ulteriore chiarimento da parte di Dogane.

Per certificare l’origine preferenziale delle merci spedite dall’Ue a Uk, occorre infatti essere iscritti al sistema Rex, procedura che deve rapidamente essere posta in essere da tutti gli operatori nazionali seguendo le nuove procedure che, per ora, sono informatiche o cartacee e, dalla metà del 2021, saranno solo informatiche per il tramite del Portale messo a disposizione da Dogane.

3L’obbligo di Rex e la franchigia di gennaio 2021

Fino al 25 gennaio, gli esportatori nazionali hanno potuto certificare l’origine meramente con il loro codice EORI, anche in assenza di registrazione Rex, in conformità con circolare 49/D/2020. Questo sistema, però, è da ritenersi almeno formalmente superato.

Di recente, con una Faq pubblicata sul proprio sito, l’agenzia Dogane e Monopoli ha infatti chiarito la portata della circolare 49/D/2020, precisando che gli esportatori già registrati al sistema unionale Rex devono utilizzare il relativo identificativo per esportare in Uk merci preferenziali Ue.

Di contro, la stessa circolare prevedeva che, «in attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale Rex e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice Rex, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI».

Era dunque dubbio se i soggetti già Rex dovessero come tali dichiararsi per gli scambi con Uk e, soprattutto, se i soggetti non Rex dovessero già attrezzarsi in tal senso o se, nelle more dell’attivazione del Portale, potessero continuare ad operare solo con l’EORI.

4La circolare 4/D/2020 e i flussi di registrazione Rex

Ad ogni modo, con la pubblicazione della circolare 4/D/2020, l’Agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al Rex di tipo informatico ed estremamente funzionale.

Dunque, il portale è ora pronto ed operativo dal 25 gennaio 2021 e, pertanto, le esportazioni verso Uk dovranno essere effettuate da operatori registrati se vorranno beneficiare di un sistema di dazi azzerati.

Più propriamente, è ormai chiaro che tutti gli operatori economici nazionali che intendono certificare l’origine preferenziale con un’attestazione su fattura o su altro documento commerciale, ai fini dell’iscrizione nel sistema Rex, presentano domanda all’ufficio territorialmente competente, compilando l’allegato 22-06 al regolamento 2447/2015.

Ricevuta l’istanza, gli Uffici delle Dogane procedono alla registrazione degli esportatori nella banca dati Rex ed al richiedente viene in tal modo attribuito lo status di esportatore registrato.

Nell’ottica del processo di adeguamento dei sistemi informativi ai principi del Codice doganale dell’Unione, però, i Servizi tecnici della Commissione europea hanno sviluppato il Portale dell’Operatore per il Rex, disponibile dal 25 gennaio 2021, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati Rex.

Nella prima fase l’utilizzo del Portale Rex è facoltativo e alternativo alla domanda su carta.

Gli esportatori hanno quindi la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione del suddetto allegato 22-06 all’ufficio competente o tramite l’utilizzo del Portale Rex, almeno fino alla metà del 2021, quando con successivo avviso verrà reso obbligatorio l’uso del Portale.

5La criticità e la “corsa” al Rex

Si pone il tema, però, delle operazioni a ridosso e successive al 25 gennaio 2021, perché è certo che non tutte le imprese italiane saranno iscritte al Rex in poche ore o in pochi giorni; anzi, è probabile ci vogliano mesi per addivenire a tale risultato.
Per esempio, ragionando sul piano Ue/Uk, al momento Uk sembra riconoscere le dichiarazioni di origine anche se sottoscritte da operatori non Rex (dunque identificati con il solo codice EORI), ma questo non è un dato sul quale fare un affidamento di medio lungo periodo.
Il warning, dunque, ora è duplice, sia per i soggetti Rex, sia per quelli non ancora iscritti. Per i primi, è necessario procedere alla manutenzione dell’autorizzazione, aggiornandola (molto meglio se a sistema con il Portale dogane) anche con i codici di nomenclatura combinata relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo Ue/Regno Unito.
Per gli altri, soprattutto, scatta la “corsa” Rex, dovendosi al più presto attrezzare per la registrazione così da essere subito perfettamente allineati e compliant al quadro normativo.
In alternativa, l’origine può essere anche dichiarata mediante una autodichiarazione di conoscenza da parte dell’importatore (c.d. procedura di importer’s knowledge).

È una pratica per certi versi rischiosa, ma sicuramente in molti casi risolutiva, come per esempio avviene per gli scambi infragruppo.

Mancano però, sul punto, prassi amministrative chiare e precise che individuino i profili di controllo nel caso in cui l’autodichiarazione in parola sia sottoposta ad audit doganale.

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