Imposte

Il Fisco tedesco neutralizza i benefici del patent box italiano

Un’interpretazione restrittiva delle norme antielusione in Germania potrebbe azzerare l’agevolazione

di Massimo Bellini e Raffaello Bianchi (*)

Le norme antielusione applicabili in Germania potrebbero neutralizzare i benefici che si ottengono con il patent box. Il problema potrebbe emergere da una circolare del Fisco tedesco sulla normativa che limita dal 2018 la deducibilità delle royalties, qualora siano soggette a regimi preferenziali nel Paese del percipiente.

Il tema riguarda le società italiane che optano per l’agevolazione con il metodo indiretto, ovvero concedono in uso il diritto all’utilizzo di beni immateriali agevolati. Nel 2018 è stata introdotta in Germania una norma (section 4j del Codice delle imposte sui redditi, Einkommensteuergesetz) secondo cui canoni di licenza corrisposti da una società tedesca non sono deducibili se il percipiente è una parte correlata (con cui c’è una partecipazione di almeno il 25%) che assoggetta i proventi a un regime preferenziale elusivo. Un regime preferenziale è considerato elusivo se il livello di tassazione è inferiore al 25 per cento.

Regimi elusivi e principi Ocse

Nel febbraio del 2020 l’amministrazione finanziaria tedesca ha emanato una circolare che elenca i regimi preferenziali elusivi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, tra cui è indicato il patent box italiano. La circolare specifica che i criteri seguiti nell’individuazione dei regimi preferenziali elusivi sono quelli definiti nell’azione 5 del progetto Beps dell’Ocse.

Secondo l’Ocse, il nostro patent box è conforme ai principi del progetto Beps ed è considerato dannoso (harmful) solo per i marchi per cui l’opzione è stata esercitata nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016, tant’è che a partire dal 1° gennaio 2017 l’opzione non è più esercitabile. Tuttavia, la norma tedesca non definisce chiaramente se i limiti alla deducibilità riguardino esclusivamente i marchi (e per quale periodo) o siano applicabili a tutti gli Ip (intellectual property).

Pertanto, a partire dal 2018, a fronte di una tassazione agevolata del reddito dell’Ip in Italia, va valutato il rischio che le royalties siano indeducibili in Germania. In assenza di ritenute, la possibile quota indeducibile sarebbe del 44% circa, cioè in proporzione al rapporto tra la tassazione ridotta in Italia con il patent – pari al 13,95% (50% di Ires e Irap) – e la soglia “elusiva” tedesca del 25 per cento. Qualora vi siano delle ritenute, dovrebbero essere aggiunte alla tassazione italiana, riducendo pertanto il 44 per cento.

La norma tedesca potrebbe quindi neutralizzare il beneficio o addirittura comportare un effetto peggiorativo sulla tassazione di gruppo perché, mentre l’agevolazione in Italia si applica su una grandezza netta (il reddito dell’Ip), l’indeducibilità riguarderebbe una grandezza lorda, cioè la royalty.

L’interpretazione della circolare

Non è ancora del tutto chiaro in che modo debbano essere interpretate le disposizioni della circolare tedesca. Tuttavia, un orientamento restrittivo secondo cui a partire dal 2018 le royalties sono indeducibili (per il 44%) non sembra condivisibile, in quanto la stessa circolare tedesca cita i principi Ocse come punto di riferimento della norma. Infatti, seguendo le indicazioni Ocse dovrebbe essere sostenibile quantomeno che un’eventuale restrizione debba essere limitata ai marchi per cui è stata fatta l’opzione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016: ovvero l’unica casistica del patent box italiano considerata «harmful».

In aggiunta, anche in questo caso, qualora il nexus fosse inferiore a 1, la quota indeducibile della royalty dovrebbe essere ridotta in proporzione, considerato che la corrispondente quota di reddito agevolabile, per cui non vi è nexus, sarebbe assoggettata in Italia ad aliquota piena.

Più in generale, la norma tedesca sembra anche incompatibile con le libertà fondamentali dell’Ue, come quelle di stabilimento e di circolazione dei servizi. Dunque, si potrebbe sostenere che i canoni di royalties devono essere dedotti integralmente. La norma si applica infatti anche ai contribuenti tedeschi: ma in Germania non ci sono regimi preferenziali per gli Ip, per cui di fatto vi è una restrizione per i non residenti.

IL QUADRO IN SINTESI

1) La decorrenza
La circolare del Fisco tedesco che indica il patent box italiano tra i regimi preferenziali elusivi è del febbraio 2020.

La norma di riferimento, che prevede l’indeducibilità dei canoni di licenza assoggettati a regime elusivo risale al 2018 (section 4j del Codice delle imposte sui redditi).

Il tema della possibile indeducibilità delle royalties in Germania e riduzione o annullamento del benficio del patent si pone quindi dal 2018.

2) Il coefficiente

Le royalties potrebbero essere indeducibili per una quota pari alla differenza tra la tassazione prevista dal regime preferenziale e la soglia elusiva del 25% fissata dalla norma tedesca.

L’aliquota con il patent box italiano è del 13,95% (50% di Ires e Irap). Il differenziale è di 11,05% che, rapportato alla soglia elusiva, comporta l’indeducibilità del 44%.

Le eventuali ritenute, aumentando la tassazione italiana, ridurrebbero la quota.
3) L’effetto del nexus

Qualora il coefficiente nexus sia inferiore a 1, vi sarebbe una quota del reddito derivante dal bene immateriale agevolato sottoposta a tassazione ordinaria.

Sembra pertanto coerente che una corrispondente quota di royalties sia interamente deducibile in Germania.

Si ipotizzi un nexus pari al 60% (0,6): le royalties interamente deducibili dovrebbero essere il 40%; e la restante parte potrebbe essere indeducibile per il 44%.

4) I criteri Ocse

L’Ocse valuta i regimi preferenziali dei vari Paesi per verificarne la conformità con i principi di sostanza economica (Beps azione 5).
Il patent box italiano è conforme ai criteri Ocse (non dannoso). L’unica eccezione riguarda i marchi per cui è stata esercitata l’opzione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016.

Da luglio 2016 al 30 giugno 2021 vi è il cosiddetto periodo di grandfathering, in cui non sono ammessi nuovi entranti in regimi preferenziali dannosi

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