Il CommentoControlli e liti

L’accesso alle sentenze è un diritto per la difesa

di Angelo Vozza

L’Aidc di Milano (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 14 dicembre scorso) ha lanciato l’allarme: l’introduzione obbligatoria del processo tributario telematico (Ptt) e la redazione digitale delle sentenze tributarie, in tutta Italia dal 1° giugno 2021, rischia di causare una grave violazione del principio di “parità delle armi” nelle liti fiscali.

Il rischio discende dal fatto che, da un lato, la piattaforma digitale è gestita da Sogei (società totalmente partecipata dal Mef) e, dall’altro lato, nel Ptt, oltre ai giudici e ai segretari delle commissioni tributarie, soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e alle sentenze. Questo significa che una delle due controparti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo fascicolo; mentre l’altra parte (agenzia delle Entrate), partecipando a tutti i giudizi tributari, ha accesso a tutti i fascicoli di causa e, catalogando i contenziosi con metadati, può individuare i giudizi simili in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia.

È evidente il vantaggio competitivo dell’agenzia delle Entrate nell’accesso alle informazioni. È come instaurare un giudizio in Cassazione senza avere alcuna banca dati di sentenze di legittimità, con una controparte che non solo ha accesso, ma addirittura gestisce ItalGiure (la banca dati della Cassazione).

Per riequilibrare questa situazione, siccome non è possibile per ragioni di privacy consentire il pubblico accesso ai fascicoli processuali di tutti i contribuenti, è indispensabile consentire almeno il pubblico accesso a tutte le sentenze delle commissioni tributarie.

Questa soluzione non solo è indispensabile, ma anche facilmente percorribile.

Indispensabile perché l’accesso limitato esclusivamente all’agenzia delle Entrate di tutta la giurisprudenza delle Ct con la conseguente lesione del principio di parità fra le parti del processo, comporta una violazione dell’articolo 6 Cedu e degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Facilmente percorribile perché l’accesso alle sentenze tributarie digitali aperto al pubblico non pone alcun problema di tutela della privacy, sia perché si tratta di sentenze (ossia documenti che devono essere disponibili al pubblico) e sia perché ogni problema di riservatezza è concretamente risolto dal recente decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie “digitali”.

In particolare, l’articolo 4 del Dm 6 novembre 2020 dispone che «ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale (Pgd) collegiale, l’applicativo consente di disporre l’oscuramento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali».

Si tratta, allora, di promuovere il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie come battaglia di civiltà giuridica per restituire la «parità delle armi» ai contribuenti.