Il CommentoImposte

Rafforzamento patrimoniale, la beffa della norma d’urgenza rimasta ancora da attuare

di Giuseppe Rebecca

Anche l'articolo 26 del decreto rilancio (Dl 34/2020) relativo alle agevolazioni sugli aumenti di capitale sociale delle società è stato oggetto di modifiche nel corso della conversione parlamentare. Tra i soggetti che potranno godere di questa agevolazione (anche se difficilmente potrà trovare applicazione) ci sono anche delle società in concordato preventivo in continuità (comma 2-bis) .

Ricordiamo come il proposto beneficio consista di norma in un credito di imposta del 20% dell'effettuato aumento di capitale sociale . Per la pratica attuazione del provvedimento già il Dl aveva previsto la emanazione di un decreto da parte del ministro dell'Economia che avrebbe dovuto determinare i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta. E questo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, e quindi entro il 18 giugno 2020 (come già segnalato).

Nulla è stato emanato, nel frattempo. Questo Dm fa parte dei 155 provvedimenti che servono per dare completa attuazione a quanto disposto dalla norma (si veda l'articolo su NT+ Fisco).

Nella conversione in legge del Dl si osserva una cosa se non altro curiosa. Il comma 11 del Dl è rimasto invariato , e quindi si prevede la emanazione di un Dm entro trenta giorni dalla entrata in vigore del Dl stesso, e quindi si prevede un termine già scaduto il 18 giugno 2020.

Non si è ritenuto di modificare la previsione, di tutta evidenza non più attuale. Conseguentemente in data 16 luglio si è approvato un testo che dettava un termine già scaduto da un mese (18 giugno) . Che sia normale tutto ciò ne dubitiamo. Ma questo è quanto è effettivamente accaduto. Quanto al Dm, non sappiamo quando sarà emanato. E fino a quel momento, di fatto la proposta agevolazione sarà inapplicabile.