Adempimenti

Fattura elettronica in ritardo, il tipo di operazione decide la sanzione

Il ravvedimento deve prima di tutto valutare se l’operazione interessata è imponibile o meno

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella

È sempre sanzionabile la tardiva emissione della fattura elettronica. L’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972 prevede che la fattura elettronica debba essere emessa, trasmessa allo Sdi (Sistema di interscambio), entro 12 giorni (o entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite) dal momento di effettuazione della operazione individuato, quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Dpr 633/1972.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 528/2019 sostiene, richiamando la precedente circolare 11/E/2019, che la tardiva emissione della fattura sia sanzionabile anche nel caso in cui la tardività non abbia inciso sulla determinazione dell’Iva dovuta nel periodo, mese o trimestre, di riferimento. E questo perché l’amministrazione finanziaria ritiene che la tardiva trasmissione della fattura, anche se non incidente sulla liquidazione del tributo, dia sempre luogo a inosservanze suscettibili di ostacolare, anche solo in via potenziale, l’attività di controllo.

Analizziamo le sanzioni a cui il contribuente può incorrere nel caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica e i sistemi deflattivi a sua disposizione per ridurne il relativo peso.

Le fatture con Iva esposta: operazioni imponibili (articolo 6, commi 1 e 4, del Dlgs 471/1997)
Proviamo a distinguere due casi.

•Fattura emessa oltre il termine di liquidazione Iva del periodo, mese o trimestre, di riferimento, che ha inciso sulla liquidazione del tributo. In questo caso la sanzione è compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta corrispondente all’imponibile indicato in fattura, con, in ogni caso, una sanzione minima pari a 500 euro.

•Fattura emessa oltre 12 giorni ma entro il termine di liquidazione Iva del periodo, mese o trimestre, di riferimento, che non ha inciso, quindi, sulla liquidazione del tributo. Si applica una sanzione fissa da 250 a 2mila euro. In questa fattispecie potrebbe rientrare, ad esempio, il contribuente forfettario trimestrale uscito dal regime dal 1° gennaio 2020 che emetterà le fatture elettroniche del primo trimestre 2020, già emesse a suo tempo in modo analogico, entro la scadenza del relativo termine di liquidazione.

Fatture senza Iva esposta: operazioni escluse, esenti, non imponibili, inversione contabile (articolo 6, commi 2 e 4, del Dlgs 471/1997)
Anche in questo contesto è opportuno distinguere due situazioni.

•Fattura che rileva ai fini della determinazione del reddito. In questo caso la sanzione è compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi indicati in fattura, con, in ogni caso, una sanzione minima pari a 500 euro.

•Fattura che non rileva ai fini della determinazione del reddito. Sanzione fissa da 250 a 2mila euro.

Ravvedimento operoso
Il contribuente per ridurre il carico sanzionatorio può avvalersi, in via alternativa, del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) o del cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997). Il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso riducendo la sanzione minima a una frazione della stessa a seconda del termine entro cui deciderà di ravvedersi.

Nel modello F24 andrà utilizzato il codice tributo «8911» indicando quale periodo di riferimento l’anno cui si riferisce la fattura elettronica trasmessa tardivamente.

Cumulo giuridico
Il contribuente potrebbe anche decidere, qualora la tardiva trasmissione allo Sdi riguardi più fatture elettroniche, di avvalersi, in alternativa al ravvedimento operoso, del cumulo giuridico, attendendo, quindi, l’atto di irrogazione di sanzioni da parte dell’agenzia delle Entrate. L’istituto prevede che in tali circostanze si renda applicabile la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Va anche ricordato che, qualora decidesse di attendere l’avviso di irrogazione di sanzioni, il contribuente potrebbe anche avvalersi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997 secondo il quale in assenza di impugnazione dell’atto e di definizione della contestazione entro 60 giorni la sanzione è ridotta di 2/3.

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