Imposte

Regime Iva agevolato anti-Covid più ampio: sì ai dispositivi odontoiatrici

I principi di diritto 2 e 3 delle Entrate riconoscono il trattamento di favore per tomografo computerizzato, doppio aspiratore e aspiratore chirurgico. Decisiva la classificazione doganale

Tomografo computerizzato, doppio aspiratore e aspiratore chirurgico con Iva agevolata anti-Covid19 anche se impiegati ad uso odontoiatrico, purché classificabili nei pertinenti codici doganali. Queste le conclusioni espresse nei principi di diritto 2/2021 e 3/2021 delle Entrate pubblicati il 9 febbraio.

Va ricordato che vengono pubblicate sotto forma di principi di diritto le risposte date dall’Agenzia ad istanze di interpello o di consulenza giuridica, la cui pubblicazione integrale potrebbe «recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato»; si tratta quindi assai spesso, come in questo caso, di soluzioni a questioni di fatto di cui, tuttavia, non vengono illustrate in dettaglio le motivazioni. Mancando i passaggi argomentativi, a volte è difficile comprenderne l’effettiva portata interpretativa e l’eventuale utilità per risolvere casi analoghi.

L’Agenzia prende le mosse dalle previsioni del documento «Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19» realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria presso il ministero della Salute, e validato dal Cts, che indica gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici devono adottare per ridurre al minimo il rischio di trasmissione della Covid-19 in ambito odontoiatrico. Tali standard prevedono due indicazioni richiamate dai due principi di diritto: il principio 2 menziona la raccomandazione di «preferire esami radiologici extraorali rispetto a quelli intraorali, al fine di evitare il riflesso della tosse soprattutto in pazienti a minor compliance», mentre il principio 2 quella di di «utilizzare doppio aspiratore o aspiratore chirurgico». Entrambe le raccomandazioni sono motivate con richiamo a specifiche pubblicazioni scientifiche.

L’amministrazione finanziaria ne ricava quindi la conclusione che alle cessioni per uso odontoiatrico di tomografi computerizzati (principio 2/2021) e di aspiratori (principio 3/2021) è applicabile il trattamento Iva agevolato previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio, che dispone l’esenzione – con detrazione Iva a monte – fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta 5% dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia richiama poi le condizioni generali per tale agevolazione: deve trattarsi di beni espressamente indicati nell’elenco, ritenuto tassativo, dell’articolo 124, e classificabili nell’ambito dei codici doganali descritti nella circolare delle Dogane 12/D/2020.Sotto il primo profilo, la disposizione indica espressamente come beni agevolati «tomografo computerizzato» (TC) e «aspiratore elettrico».

Quanto ai codici doganali Taric, per il TC esiste la voce specifica ex 9022.12; per gli aspiratori la circolare 12/D ne richiama due, ex 9019.20.00.00 ed ex 8543.70.90.99, ma quello rilevante nel caso di specie parrebbe il secondo che riguarda «macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove», mentre il primo si riferisce a «apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria».

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