Diritto

Società a rischio chiusura senza il via libera al bilancio

Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare è scaduta la proroga causata dal Covid

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Nonostante il periodo più lungo concesso dal Dl 18/2020 per l’approvazione dei bilanci a causa dell’emergenza, i termini per il via libera dell’assemblea agli esercizi coincidenti con l’anno solare, sono ormai spirati.

È quindi utile analizzare l’ipotesi in cui il documento non è stato approvato dai soci, poiché potrebbe rappresentare una causa di scioglimento della società. L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività sono infatti le cause di scioglimento indicate dall’articolo 2484 del Codice civile.

La prima situazione si può verificare, ad esempio, quando l’assemblea è validamente costituita, ma non è possibile deliberare per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie; mentre la seconda ipotesi si ha quando non vengono conseguiti i quorum per la validità della riunione.

Impossibilità di funzionamento

Nel caso di mancato funzionamento dell’assemblea, gli amministratori non possono essere sanzionati se il bilancio non è stato depositato (si veda l’articolo in basso), ma devono comunque indagare su tale inattività: devono infatti attivarsi per accertare la causa di scioglimento, dovendo iscrivere la delibera nel Registro imprese entro 30 giorni dalla sua adozione; l’articolo 2484, infatti, prevede che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori. L’accertamento della causa di scioglimento è un passaggio delicato, in quanto in caso di ritardo od omissione, l’organo di gestione è personalmente e solidalmente responsabile per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (articolo 2485 del Codice civile). Tuttavia, come ormai consolidato nella giurisprudenza, per dichiarare lo scioglimento della società non è sufficiente che non venga approvato un bilancio d’esercizio, ma è necessario che l’inattività o l’incapacità di funzionamento dell’assemblea siano diventate irreversibili, cioè situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale, come l’approvazione del bilancio.

Un’altra ipotesi è quella in cui i soci esprimono un voto contrario al bilancio, così come predisposto dagli amministratori; si configura quindi un atto di sfiducia nei confronti dell’organo di gestione, a cui in genere segue la revoca del mandato da parte dell’assemblea.

L’invalidità

Passando, poi, all’invalidità dell’approvazione del bilancio che scatta quando non sono stati raggiunti i quorum necessari per la validità dell’assemblea, l’articolo 2434-bis del Codice civile dispone che le azioni di annullabilità o di nullità della delibera non possono essere proposte dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Inoltre, se il revisore legale ha emesso un giudizio privo di rilievi, i soci che intendono impugnare la delibera di approvazione del bilancio devono rappresentare almeno il 5% del capitale sociale.

I bilanci infra-annuali

Se invece l’esercizio è infra-annuale e il bilancio deve ancora essere approvato, è utile ricordare che l’articolo 71 del Dl 104/2020 (Dl Agosto) ha prorogato fino al 15 ottobre la possibilità di ricorrere alle modalità telematiche previste dall’articolo 106 del Dl 18/2020 per lo svolgimento delle assemblee e per l’epressione del voto (si veda il Sole24ore del 7 settembre).

I CASI

1. L’Inattività dell’assemblea
Il mancato funzionamento dell’assemblea o la sua inattività possono essere cause di scioglimento della società, qualora siano condizioni irreversibili, cioè situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale, come l’approvazione del bilancio

2. Il Voto contrario
Se il bilancio così come predisposto dagli amministratori ottiene parere contrario da parte dell’assemblea dei soci, si configura un atto di sfiducia nei confronti dell’organo di gestione, da cui potrebbe conseguire la revoca del mandato da parte dell’assemblea

3.il Ritardo nella redazione
Il principio Isa Italia n. 570 prevede che in caso di ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo e, se ritiene che sia collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione descritte dallo stesso principio e considerare gli effetti di tali eventi sulle proprie conclusioni

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