Imposte

Campione d’Italia, imposta allineata all’Iva svizzera

Per il prelievo sul consumo aliquota ordinaria al 7,7% e due agevolate al 3,7 e 2,5%

di Valerio Vallefuoco

Taglia il traguardo della «Gazzetta Ufficiale» (con la pubblicazione sul numero 33 del 9 febbraio 2021) il decreto Mef del 16 dicembre 2020 che introduce l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (la cosiddetta Ilcci).

La nuova imposta deriva dall’attuazione dell'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge di Bilancio 2020, in recepimento della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che ha previsto l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell’accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In questo senso i considerando della direttiva (UE) hanno evidenziato che l’Italia desiderava mantenere l’esclusione di tali territori dall’applicazione territoriale dell’Iva, in quanto era essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia, sottolineando che tale parità fosse garantita attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera. In questo senso le norme previste nella legge di Bilancio 2020 hanno, pertanto, introdotto l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) che, dal 1° gennaio 2020, si applica «alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea». In relazione all’imposta nel decreto e nella relazione illustrativa sono definiti il concetto di consumatore finale, il presupposto soggettivo attivo e passivo, il presupposto oggettivo e quello territoriale nonché gli elementi essenziali per la sua applicazione, quali l’esigibilità, la base imponibile, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, le esenzioni , le franchigie ed infine le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Le disposizioni contenute nel decreto delineano l’Ilcci come un’imposta monofase e non come un’imposta generale sui consumi applicabile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione dei beni e servizi, quale è l’IvA. Per ragioni di semplificazione, infatti, in luogo del meccanismo della rivalsa e detrazione teso a garantire la neutralità dell’Iva per gli operatori economici, sarà quindi previsto per l’Ilcci solo la rivalsa nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Le aliquote dell’Ilcci sono allineate con la legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. È prevista un’aliquota ordinaria pari al 7,7% e due aliquote agevolate fissate al 3,7% e 2,5 per cento. Ai fini di mantenere tale allineamento delle aliquote dell’imposta con quelle Iva applicate sul territorio svizzero, è, inoltre, previsto che le variazioni di queste ultime avranno effetto ai fini dell’Ilcci a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui saranno adottate le corrispondenti modifiche del decreto.

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