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Niente proroga dei versamenti per le attività con reddito agrario

Le persone fisiche e le società semplici possono usufruire dello slittamento al 20 luglio solo se producono reddito d’impresa

di Gian Paolo Tosoni

La proroga del versamento dell’Irpef al 20 luglio non riguarda gli esercenti attività agricola rientranti nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir. Il Dpcm 27 giugno 2020 (in «Gazzetta Ufficiale»del 29 giugno) dispone la proroga al 20 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarino ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Per l’attività agricola gli indici di affidabilità sono stati emanati, ma occorre distinguere tra i soggetti che rientrano potenzialmente nel reddito di impresa e quelli che invece appartengono ai redditi fondiari. Le persone fisiche e le società semplici oltre agli enti non commerciali non sono soggetti agli Isa, mentre le altre società agricole, anche se hanno optato per la tassazione catastale in base all’articolo 1, comma 1093, della legge 266/2006 rientrano nel reddito di impresa. Pertanto queste società di natura commerciale che esercitano attività agricola, possono usufruire della proroga del termine dei versamenti al 20 luglio in quanto rientrando nella categoria del reddito di impresa cadono naturalmente nel perimetro degli Isa. Qualora la società agricola in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata abbiano optato per la tassazione catastale, usufruiscono di una causa di esclusione dagli Isa e quindi non compilano i relativi modelli. Tuttavia queste società rientrano nell’ambito del reddito di impresa e possono usufruire del maggior termine per i versamenti

Vi sono anche persone fisiche e società semplici che possono usufruire della proroga al 20 luglio in quanto svolgono attività agricole, ma rientranti nel reddito di impresa. Sono sei le attività interessate:
•agriturismo;
•allevamenti di animali con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
•produzioni di vegetali svolte oltre il secondo piano produttivo;
•attività connesse con produzioni di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015;
•attività connesse rivolte alla produzione di servizi
•produzione di energia elettrica oltre la franchigia.

Anche queste attività fanno rientrare il soggetto che le svolge nel reddito di impresa e quindi sono potenzialmente interessati agli Isa e quindi usufruiscono della proroga del termine del versamento ancorché determinando il reddito con criteri forfetari usufruiscono di una causa di esclusione dalla compilazione dei modelli come avviene per i contribuenti in regime forfettario.

Quindi persone fisiche e soci di società semplici devono aver versato il saldo dell’Irpef e Iva entro il 30 giugno oppure possono versare il saldo entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento. Invece le altre società agricole ed anche le persone fisiche che svolgono le attività agricole eccedenti il reddito agrario possono versare il saldo delle imposte entro il 20 luglio,ovvero con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto.