Adempimenti

Iva e prova del trasferimento della merce: regole rigide su vecchie cessioni e Cmr

Recepite le nuove regole europee sulle operazioni intracomunitarie

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le Entrate fanno proprie le nuove regole comunitarie in materia di prova del trasferimento dei beni da Stato membro a Stato membro, confermando nel contempo la validità dei propri precedenti interventi in materia. La circolare 12/E/2020 induce però a qualche riflessione proprio con riguardo al rapporto fra la nuova norma europea (come interpretata dalle Note esplicative Ue) e le pregresse indicazioni della prassi.

Lo scudo della presunzione
La disponibilità dei documenti indicati dall’articolo 45-bis, regolamento 282/2011, nelle combinazioni richieste (si veda la scheda), fa scattare la presunzione legale (in quanto prevista da un atto regolamentare) e relativa (suscettibile di prova contraria) a favore del cedente in relazione alla prova della movimentazione dei beni: requisito che, unitamente agli altri presupposti di legge, legittima la non imponibilità Iva della cessione.

Le cessioni ante-2020
L’operatività della presunzione è inoltre retroattiva, applicandosi anche per le cessioni precedenti al 1° gennaio 2020 (data d’effetto della norma), ma solo a condizione che il corredo documentale disponibile sia «integralmente coincidente» con quanto previsto dalle nuove disposizioni.
Quando i documenti richiesti non sono disponibili, l’Agenzia si mostra apparentemente rassicurante. Qualora non operi la presunzione, la circolare precisa infatti che vale la prassi precedente; il che però non significa che, se è in possesso dei documenti già individuati nei vari contributi forniti (risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008, 19/E/2013, 71/E/2014, cui si aggiungono le risposte a interpello 100/2019, 117/2020 e 166/2020), il contribuente possa considerarsi protetto da una presunzione “equivalente” a quella del regolamento Ue.
Il concetto è messo in luce in chiusura di circolare, laddove è detto che l’idoneità probatoria di tali documenti sarà comunque valutata caso per caso dall’amministrazione finanziaria.
Per contestare l’operato del contribuente, gli uffici potrebbero quindi (continuare a) ritenere necessario meno di quanto servirebbe a “demolire” una presunzione. Pur richiamando il paragrafo 5.3.2 delle Note esplicative, in effetti, la circolare omette di qualificare come “altre presunzioni” le norme o prassi “eventualmente più flessibili” – già in uso o adottabili dagli Stati membri - in materia di prova del trasporto intracomunitario.

Il caso della lettera di vettura
Tutto da vedere, poi, se la prassi nazionale sia effettivamente “più flessibile”, come la circolare pare voglia far intendere.
Prendiamo il caso della lettera di vettura Cmr, rappresentativa del contratto di trasporto, considerata nell’elenco dei documenti utili all’operatività della presunzione. L’articolo 45-bis, paragrafo 3, lettera a) si riferisce alla «lettera Cmr riportante la firma», senza tuttavia specificare di quale soggetto. La circolare 12/E/2020 precisa che si tratta della firma del trasportatore, con la conseguenza che, se il cedente nazionale è in possesso della Cmr firmata dal vettore e degli altri documenti indicati dalla norma, la presunzione può senz’altro applicarsi.
Ipotizziamo invece che, in una vendita franco fabbrica (Exw), il venditore non disponga della dichiarazione scritta dell’acquirente di cui all’articolo 45-bis, paragrafo 1, lettera b), i) – il che, impedisce alla presunzione di operare - ma sia invece in possesso della lettera Cmr con la firma del solo trasportatore oltre che dell’ulteriore documentazione richiamata dalla circolare mediante rinvio alla risoluzione 19/E/2013 (fattura, documenti bancari e contrattuali, Intrastat).
In sede di controllo, tale risoluzione è spesso interpretata rigidamente nel senso che, per evitare rilievi, la Cmr deve portare la firma non solo del vettore, ma anche di cedente e cessionario, con l’effetto che la prassi interna sul punto appare “meno” flessibile.
Da qui, l’interrogativo sulla coerenza di un’impostazione secondo cui il medesimo documento, ossia la Cmr con la sola firma del vettore, in un caso è un elemento costitutivo della presunzione, mentre, ove manchi la dichiarazione scritta dell’acquirente (la cui trasmissione è magari stata ripetutamente sollecitata dal venditore), rappresenterebbe una circostanza idonea a supportare la contestazione dei verificatori.
Se così fosse e la circolare nulla dice in contrario (anzi), la sensazione è che, nell’ottica delle Entrate, resti in fondo tutto come prima e che la pubblicazione del documento rappresenti più una doverosa presa d’atto della novità legislativa che un effettivo “passo avanti” nel confronto con il contribuente sulla specifica questione.

Il quadro delle prove

La dimostrazione di trasferimento dei beni nelle cessioni intraUe

Le prove in base al tipo di trasporto

1. Trasporto a cura del cedente (o di un terzo per suo conto)

Certificazione del venditore che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto con l’aggiunta di:

- almeno due elementi non contraddittori di cui alla lettera a);

- oppure un elemento di cui alla lettera a) e uno di quelli (non contraddittori) di cui alla lettera b)

2. Trasporto a cura del cessionario (o di un terzo per suo conto)

Dichiarazione scritta dell’acquirente che certifica il trasporto/spedizione (in proprio o tramite terzo) e lo Stato di destinazione con l'aggiunta di:

- almeno due elementi non contraddittori di cui alla lettera a);

- oppure un elemento di cui alla lettera a) e uno di quelli (non contraddittori) di cui alla lettera b).

La dichiarazione deve essere fornita entro il 10 del mese successivo alla cessione e indica:

i) la data di rilascio;

ii) il nome e l’indirizzo dell'acquirente;

iii) la quantità e la natura dei beni;

iv) la data e il luogo di arrivo dei beni;

v) nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

vi) l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

Gli elementi necessari secondo le regole Ue

Articolo 45-bis, par. 3. del regolamento comunitario 282/2011


Lettera a)

I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una l ettera Cmr riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere


Lettera b)

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

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