Imposte

Tra Italia e Svizzera firmato nuovo accordo sui frontalieri

Stimati due anni per la ratifica da parte dei Parlamenti e il rerendum elvetico

di Valerio Vallefuoco

È stato firmato ieri a Roma dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, e dal segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali della Confederazione elvetica, Daniela Stoffel, il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera nonché il Protocollo che modifica la Convezione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri, che necessita ancora della ratifica dei parlamenti di entrambi gli Stati, andrà a sostituire quello in vigore dal 1974 definendo l’imposizione dei lavoratori frontalieri e rendendo più chiari concetti essenziali di tale materia.

Per i tempi di ratifica si stimano circa due anni poiché dopo i voti dei parlamenti nazionali la Confederazione elvetica prevede il diritto alla consultazione popolare tramite referendum se richiesto entro cento giorni dall’ultima approvazione.

Interessante il merito dell’accordo raggiunto che ha valorizzato la prassi internazionali fino a oggi esistente tra le parti e l’ha sostanzialmente conservata attraverso alcuni meccanismi compensativi che hanno consentito i vantaggi reciproci tra i due Paesi stipulanti e in particolare l’equilibrio finanziario fra le regioni e i cantoni interessati, con il coinvolgimento delle parti sociali che hanno garantito i diritti quesiti dei lavoratori.

In estrema sintesi sono previsti due regimi uno transitorio e uno ordinario. Coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio e continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.

La Confederazione verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di area di confine pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Poi la Svizzera potrà trattenere l’intero gettito. Per coloro che invece verranno assunti dopo l’entrata in vigore dell’accordo verrà applicato il regime ordinario secondo cui l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80%, rispetto al 70% previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015 e saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, ma con il rispetto del divieto di doppia imposizione.

Per evitare strumentalizzazioni nel periodo precedente la ratifica è stata inserita anche una clausola antiabuso. Dopo più di 45 anni di vigore della norma, si prevede una definizione di “lavoratore frontaliere”, ossia il soggetto che svolge un’attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, che risiede entro 20 km dalla frontiera e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Definita anche la cosiddetta area di frontiera, che per quanto riguarda la Svizzera sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia invece le regioni della Lombardia del Piemonte e della Valle d'Aosta. Interessante anche l’inserimento del richiamo al principio di reciprocità che adegua l’accordo agli standard internazionali.

Chiuso questo accordo rimangono sul tavolo i temi dell'accesso al mercato per gli intermediari dei due Paesi e l’uscita dalla black list fiscale italiana delle persone fisiche residenti in Svizzera che potrebbe seguire le metodologie già tracciate in questo ultimo accordo .

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