Finanza

Fondo perduto, nel calcolo anche le note di variazione

Il calo di fatturato tra il 2020 e il 2019 considera tutte le fatture attive (immediate e differite) al netto dell’Iva relative a operazioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

di Gabriele Ferlito

Il nuovo contributo a fondo perduto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021) richiede, tra gli altri requisiti, che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Per la corretta determinazione del fatturato, tornano sicuramente utili i chiarimenti forniti dall’agenzia dell’Entrate (in primis con le circolari 15/E/2020 e 22/E/2020) in relazione alle precedenti versioni del fondo perduto, applicabili anche ai nuovi sostegni stante l’identità di fondo del meccanismo applicativo. Ciò risulta peraltro confermato dalle stesse Entrate nella «Guida al contributo Sostegni» resa disponibile sul proprio sito internet.

Per la determinazione del fatturato, quindi, occorre anzitutto fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Ciò vuol dire che, per le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura mentre, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei Ddt (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizi) richiamati nella fattura.

Si ricorda peraltro che i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 devono conteggiare il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione dell’operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva (quindi un soggetto che ha attivato la partita Iva il 23 settembre 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da ottobre a dicembre 2019).

Ancora in maggiore dettaglio, e tenendo conto dei chiarimenti forniti dalle Entrate, per il calcolo del fatturato di riferimento:

1) devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

2) occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

3) concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;

4) gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;

5) nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;

6) gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

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