Controlli e liti

Termine d’accertamento di oneri e utilizzi pluriennali: sei dossier alle Sezioni unite

La remissione al collegio riguarda ormai varie casistiche dai bonus all’Iva ed è auspicabile trovi una soluzione univoca

di Giuseppe Rebecca

Tra i mesi di giugno e settembre del 2020 la Corte di cassazione ha emesso quattro ordinanze di remissione alle Sezioni unite della stessa Corte per delle questioni differenti accumunate però da un unico aspetto. Si trattava della determinazione del termine di inizio della dacadenza accertativa, da parte dell’Amministrazione finanziaria, in presenza di un utilizzo differito nel tempo di determinate possibilità operative.

La questione da definire è se il termine di decadenza decorra dall’anno di utilizzo oppure dall’anno di formazione del diritto di cui si discute.

I sei casi

Abbiamo individuato sei casi che presentano sostanzialmente le stesse problematiche e precisamente:

- l’utilizzo delle perdite fiscali. Le perdite fiscali sono accertabili nell’anno di formazione oppure nell’anno di utilizzo? Secondo la Cassazione 417/2015, la decadenza decorre dall’anno di formazione delle perdite;

- l’utilizzo delle detrazioni di imposta.L’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui sono state sostenute le spese oppure l’anno di utilizzo delle stesse? Secondo la Ctr Torino 1698/6/2018, non rileva il fatto che la detrazione sia utilizzata in modo frazionato nel tempo: il riferimento per eventuali accertamenti è l’anno di formazione del diritto;

- l’utilizzo delle quote di ammortamento. L’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui il bene è entrato in funzione, oppure l’anno di utilizzo delle quote stesse? Per la Cassazione 9993/2018, le quote di ammortamento possono essere rettificate solo con riferimento all’anno di sostenimento della spesa. Sul punto ricordiamo anche l’ordinanza di remissione alle Sezioni unite 16752/2020.

- l’utilizzo delle quote di svalutazione crediti. Per gli istituti di credito, le quote di svalutazione crediti eccedenti la quota ammessa annualmente potranno essere sempre accertate? Su questo aspetto, va segnalata l’ordinanza interlocutoria della Cassazione 10701/2020.

- il riporto di un credito di imposta Iva. Tale riporto può posticipare i termini di accertamento? Secondo la Cassazione 3098/2019, la risposta è no . In ogni caso ci sono due ordinanze di remissione alle Sezioni unite, la 15525 e la 20842 del 2020.

- crediti di imposta. Sono accertabili nel maggior termine degli otto anni? Secondo la Cassazione 24093/2020, la risposta è sì; ma si tratta invero di una sentenza molto criticata dalla dottrina.

A parere di chi scrive è corretto riteenere che la decadenza dei termini per eventuale accertamento decorra sempre dal momento iniziale in cui è sorto il diritto, e non dall’anno in cui ci siano stati degli utilizzi. E questo in tutti e sei i casi sopra riportati. Altrimenti si stravolgerebbero le basi dell’accertamento stesso, per il quale sono fissate delle decadenze ben specifiche.

Ove si optasse invece per la tesi della possibilità di far slittare la decorrenza di eventuali accertamenti all’anno di utilizzo, ci si potrebbe trovare in situazioni razionalmente non sostenibili, anche con difficoltà di ordine pratico, e in ogni caso sarebbero ribaltati i principi base dell’accertamento.

Nel frattempo, non resta che confidare che le Sezioni unite della Cassazione finalmente si pronuncino e che lo facciano in uno stesso senso.

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