Imposte

Transfer pricing, documenti con data certa

Il provvedimento delle Entrate chiede la marca temporale per la penalty protection

di Alessandro Germani

Il provvedimento 360494/2020 delle Entrate sulla documentazione di transfer pricing, che si basa sul Dm Economia del 14 maggio 2018 e sulle linee guida Ocse del 10 luglio 2017, imporrà per il 2020 di ripianificare l’impostazione di tale documentazione.

Da un lato, infatti, formalmente cambia l’assetto delle informazioni richieste, il che richiede di aggiornare i format finora utilizzati. Ricordiamo, infatti, che per ottenere la penalty protection comunque è necessario che i documenti predisposti seguano le indicazioni delle Entrate, onde evitare spiacevoli sorprese in fase di verifica. E questa è una tematica delicata soprattutto per i gruppi esteri che operano in Italia, meno abituati a rigidi criteri formali. Ma si nota anche un arricchimento sostanziale delle informazioni, che sembra andare verso un’analisi ulteriormente approfondita. A livello di master file, ad esempio, si notano la descrizione dei fattori che generano profitto, dei principali mercati e della catena del valore, oltre ad un focus maggiore sui beni immateriali (capitolo 3) e sulle attività finanziarie infragruppo (capitolo 4). Infine il capitolo 5 oltre ad Apa e ruling richiede anche il bilancio consolidato.

Passando alla documentazione nazionale, nel capitolo 2 sulle operazioni infragruppo trova spazio l’informazione sulle rettifiche di comparabilità, sulle strategia di ricerca (database utilizzati), sull’intervallo di valori e sul posizionamento all’interno di questo, che sembra aprire spazio al fatto di non doversi appiattire sulla sola mediana (in linea con l’articolo 6 del Dm 2018).

Viene poi dato spazio nel capitolo 3 alle informazioni finanziarie con bilanci e relazioni di certificazione, prospetti di riconciliazione col bilancio d’esercizio e dati finanziari dei comparables utilizzati. Importante novità è il fatto che il masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciò sembra rispondere all’esigenza di conferire data certa ai documenti, sulla falsariga di quanto già previsto per il patent box (circolare 28/E/20 paragrafo 9.1). Ciò imporrà un differente timing per la predisposizione della documentazione, che non potrà più essere recuperata ex post. Essa dovrà essere presentata in formato elettronico. La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta, rispetto ai 10 giorni previsti finora. Resta invece fermo, come per il passato, il termine di minimo 7 giorni per le richieste supplementari o integrative. Il tema della marca temporale torna di attualità anche per ciò che concerne l’idoneità della documentazione, perché è previsto che la penalty protection non sia accordata, oltreché nei casi in cui la documentazione sia incompleta (benché rispetti le previsioni formali), qualora manchi la firma elettronica con marca temporale.

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