Come fare perAdempimenti

Imu e tributi locali, sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso

di Michele Brusaterra

  • Quando Il ravvedimento operoso si attua con il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, della sanzione ridotta e degli interessi

  • Cosa scade Il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997, riferito non solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma anche ai tributi regionali e locali

  • Per chi Tutti i contribuenti

  • Come adempiere È necessario determinare il ritardo in cui il contribuente sta adempiendo al versamento del tributo, ed applicare alle sanzioni la riduzione prevista dall’art. 13 del Dlgs 472 del 1997

1L’adempimento in sintesi

Il decreto legge così detto “fiscale”, n. 124 del 2019, ha abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 ampliando, con effetto dal 24 dicembre del 2019, l’ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento che si estende, da tale data, a tutte le tipologie di tributi, compresi quelli regionali e locali, con riferimento alle riduzioni delle sanzioni antecedentemente riservate ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 1 dell’articolo 13 citato, è applicabile, qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, compresi, quindi, quelli regionali e locali, come ad esempio l’Imu, in scadenza oggi. Un salvagente da tenere presente in questo periodo di forti difficoltà economiche per molte imprese e famiglie.

2Soggetti interessati

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, interessa tutti i contribuenti che risultano versare in ritardo tributi che sono dovuti e che spontaneamente decidono di effettuare il versamento, senza attendere gli “atti” dell’ente creditore.

3Modalità e termini di adempimento

Il ravvedimento operoso rappresenta, in generale, un istituto che permette al contribuente di chiudere, in tutto o in parte, eventuali vertenze con il Fisco, addirittura prevenendole.

Con la legge di stabilità per il 2015, la n. 190 del 2014, è stato completamente rivisitato l’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, che disciplina il ravvedimento operoso, con un contestuale intervento anche sul decreto n. 218 del 1997, norma che disciplina l’accertamento con adesione.

A seguito di tali interventi, a decorrere dal primo gennaio 2015 l’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 permette al contribuente la riduzione delle sanzioni nelle misure di seguito indicate:

1/10 del minimo: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

1/9 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

1/8 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

1/7 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

1/6 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

1/5 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione salvo che la violazione non consista nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o ancora che non si tratti di violazioni consistenti in omesse annotazioni sull’apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali o dell’omessa installazione di questi ultimi;

1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione: se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

La già richiamata legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, aveva tuttavia previsto alcune restrizioni per particolari tipologie di tributi.
In particolare, la riduzione della sanzione ad un settimo, ad un sesto e ad un quinto, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, poteva essere applicata, fino al 23 dicembre 2019, solo in presenza di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio, l’Irpef, l’Ires e l’Iva.
Successivamente il decreto legge 193 del 2016, nel modificare il citato comma 1-bis dell’articolo 13, ha disposto che la riduzione delle sanzioni ad un settimo e ad un sesto, si applicasse anche alle sanzioni relative ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con la conversione in legge del così detto decreto legge “Fiscale”, n. 124 del 2019, è stato abrogato l’appena citato comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, con l’effetto di vedere ampliato, dal 24 dicembre del 2019, l’ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento operoso, permettendo da tale data di estendere a tutte le tipologie di tributi, compresi quelli regionali e locali, le riduzioni delle sanzioni di cui si è detto e antecedentemente riservate ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo, di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 1 dell’articolo 13, è oggi applicabile, qualora il contribuente si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, ovvero dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, compresi, quindi, quelli regionali e quelli locali come, ad esempio, l’Imu e la Tasi (abrogata, quest’ultima, dal 2020).

È bene far presente che sempre il comma 1-ter del citato articolo 13 stabilisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni riferite al ravvedimento operoso ai tributi amministrati dalla Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al primo comma che prevede che il ravvedimento non possa trovare applicazione se la violazione è stata già constatata e comunque se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento «delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».
Per i tributi amministrati dalla Agenzia delle entrate, dunque, è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso anche se la violazione è già stata constata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Se, però, risultano notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le liquidazioni delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600 del 1973 ovvero ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972, il contribuente non potrà più utilizzare l’istituto in esame.
Si precisa, infine, che con riferimento alle predette preclusioni, esse operano solo in relazione alle violazioni che confluisco negli avvisi di liquidazione o di accertamento dei quali il contribuente è venuto a conoscenza.

Tale disposizione, però, non vale per i tributi diversi da quelli amministrati dalla Agenzia delle entrate che, a questo punto, non possono essere ravveduti se la violazione è stata già constata e comunque siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.

4Casi pratici

È bene far presente che l’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997, prevede un’altra forma di riduzione delle sanzioni, che ha preso il nome di “ravvedimento sprint”, anche se in realtà non è un ravvedimento ma, appunto, una vera e propria riduzione delle sanzioni stabilita per legge.

Tale articolo, che stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti d’imposta alle prescritte scadenze, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della somma non versata, prevede dapprima la riduzione a metà della predetta sanzione qualora i versamenti vengano effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, e poi prevede, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la riduzione della sanzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Pertanto, volendo ricapitolare, la sanzione del 30 per cento, che è naturalmente ravvedibile in base alle disposizioni sopra richiamate, è comunque ridotta a metà qualora i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, riduzione di cui si deve tenere conto in sede di determinazione della riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento operoso.
Inoltre, qualora i versamenti in tutto o in parte omessi vengano effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, rispetto alla scadenza originaria, la sanzione del 30 per cento, già ridotta della metà, è ridotta ad un importo «pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».
In altri termini, per i primi quindici giorni la sanzione risulta essere dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo.

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