Imposte

La partecipazione detenuta almeno 12 mesi mette al riparo da contestazioni sulla Pex

La versione finale del principio Oic sulla classificazione definisce il prolungato periodo di tempo dall’iscrizione in bilancio

di Gian Marco Committeri

L’Oic chiarisce un aspetto molto importante per la classificazione in bilancio delle partecipazioni, con risvolti anche sul piano tributario. Rispetto alla versione pubblicata per la consultazione (si veda l’articolo del 5 novembre 2020) la risposta finale del 3 dicembre scorso contiene importanti precisazioni.

Ma andiamo con ordine. Il tema affrontato è quello della classificazione in bilancio delle partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per essere poi cedute. Si tratta dello schema di gestione tipico degli operatori professionali del private equity. La risposta richiama i criteri stabiliti dall’Oic 21 (paragrafo 10) secondo cui la classificazione in bilancio della partecipazione (anche non di controllo) dipende dalla destinazione della partecipazione: quelle destinate a permanere durevolmente si iscriveranno tra le immobilizzazioni, le altre andranno nel circolante.

Per verificare quale sia la destinazione dell’asset nel patrimonio aziendale si deve considerare la volontà della direzione aziendale (management intent) e l’effettiva capacità della società di detenere la partecipazione per un periodo prolungato di tempo.

La volontà aziendale non può che discendere dalla classificazione concretamente attribuita alla partecipazione in bilancio mentre il requisito dell’«effettiva capacità» dovrà essere correlato alla sussistenza di una adeguata struttura (evidentemente snella nel caso di mere società holding) ed alla assenza di condizioni esterne che possano incidere sulla detenzione (come finanziamenti a breve che devono essere rimborsati attraverso la dismissione della partecipazione oppure la messa in liquidazione della società holding).

Viene espressamente chiarito che «la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante»e che, quindi, la partecipazione sarà iscritta nell’attivo immobilizzato se l’impresa «prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio».

Viene anche fornita una importante indicazione quantitativa: «Per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi». Questa precisazione riveste importanza decisiva anche ai fini tributari poiché fornisce una indicazione chiara per stabilire la corretta classificazione in bilancio della partecipazione anche nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. Si tratta di una classificazione fondamentale ai fini fiscali giacché caratterizza, per sempre, la partecipazione ai fini della applicabilità o meno del regime Pex ex articolo 87 del Tuir.

Alla luce della chiara risposta, pertanto, eventuali contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate circa la corretta classificazione delle partecipazioni dovranno necessariamente fare il conto con questa interpretazione autentica del principio contabile nazionale.

Nonostante apparisse già complesso immaginare che il Fisco potesse sindacare con successo la classificazione in bilancio della partecipazione per l’applicazione della Pex (atteso che la lettera b dell’articolo 87 si riferisce alla «classificazione…nel primo bilancio» assumendola come una sorta di requisito formale di accesso) ora dovrà dimostrare che nel primo bilancio in cui la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni vi era in realtà una concreta situazione per cui la partecipazione sarebbe stata alienata entro la fine dell’esercizio successivo.

Ragionevolmente, quindi, ogniqualvolta vengano rispettate le condizioni illustrate dall’Oic e la partecipazione è stata detenuta almeno 12 mesi rispetto alla data di chiusura del primo bilancio, non vi sarebbe alcun rischio di contestazione in ordine alla corretta applicazione del regime Pex.


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