Imposte

Nessuna tassazione per i contributi Simest

Rimborsate le ritenute operate all’atto dell’erogazione. L’esclusione da prelievo è prevista dall’articolo 6-bis del decreto Ristori

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

I contributi erogati a titolo di cofinanziamento a fondo perduto da Simest, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d), del Dl 18/2020, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Infatti, tali somme rientrano nell’esclusione prevista dall’articolo 6-bis, comma 9, del decreto Ristori convertito (Dl 137/2020), che richiama espressamente la norma istitutiva della misura agevolativa in questione. Ne prende atto la società del gruppo Sace, rimborsando la ritenuta operata all’atto dell’erogazione. L’articolo 72 del decreto Cura Italia aveva previsto un Fondo («Fondo per la promozione integrata»), con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro (poi ampiamente integrati sia dall’articolo 48 del decreto Rilancio 2020 sia dalla legge di Bilancio 2021), destinato, tra l’altro, alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del Dl 251/1981 (legge 394/1981).

I finanziamenti a tasso agevolato sono riconosciuti alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia. In questo caso i beneficiari sono le imprese che hanno presentato la richiesta per progetti per partecipazioni a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema, patrimonializzazione, inserimento su mercati esteri, temporary export manager, e-commerce, studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica.

La dotazione del fondo è stata recentemente incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 38, comma 1, del Dl 41/2021, al fine di riconoscere contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo (previste dall’articolo 91, comma 3, del decreto Agosto).

Si tratta, per entrambe le annualità, di misure che devono rispettare i limiti e le disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, mentre il finanziamento, se esente da garanzia, erode il plafond de minimis (si veda il Sole 24 Ore del 19 marzo scorso).

Era sorto il dubbio se i contributi fossero imponibili, anche in relazione alla disposizione “generale” di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020, il quale prevede la detassazione per «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

In realtà non c’è necessità di far riferimento a tale disposizione, perché l’esclusione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è prevista, specificatamente, dall’articolo 6-bis, comma 9, del medesimo decreto. Pertanto, le imprese che hanno rilevato contabilmente il contributo nel corso del 2020 potranno effettuare la variazione in diminuzione sia nella dichiarazione Irpef/Ires, sia in quella Irap.

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