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La bussola dell’iscrizione al Runts per rivedere l’obbligo del modello Eas

Resta da chiarire l’obbligo di presentazione per gli enti sportivi con la doppia qualifica

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Sul modello Eas resta da chiarire l’obbligo di presentazione per gli enti sportivi con la doppia qualifica. Si tratta di un adempimento previsto ai fini fiscali per monitorare le associazioni che fruiscono di specifici incentivi sotto il profilo tributario. Vale a dire l’ipotesi di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati e– almeno fino al 2024 – il regime di esclusione Iva (articoli 148, comma 3, del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).

Gli enti interessati

Sotto il profilo soggettivo, l’adempimento non interessa tuttavia la generalità degli enti associativi. Espressamente esclusi sono anzitutto gli enti del terzo settore (articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017 o Cts). Discorso diverso invece per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). La riforma dello sport non reca un’ipotesi di disapplicazione, al pari del terzo settore. Per le Asd/Ssd che svolgano attività commerciale, resterebbe dunque l’onere di presentazione del modello sia pure con modalità semplificate. Vale a dire comunicando solo alcune delle notizie richieste come da istruzioni dell’agenzia.

La qualifica di ente del Terzo settore

Da chiarire se l’esonero valga anche per gli enti sportivi nell’ipotesi in cui assumano anche la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Chance, quest’ultima, espressamente contemplata dalla riforma dello sport (articolo 6 del Dlgs 36/21). Ciò nel presupposto che, in ogni caso, le esigenze informative risulterebbero in ogni caso soddisfatte con l’iscrizione sia nel Registro unico del Terzo settore (Runts) sia nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Prova ne è quanto risulta dal regolamento attuativo del registro previsto ai fini sportivi, che conferma la trasmissione annuale dei dati degli enti all’agenzia delle Entrate (articolo 6 del regolamento attuativo del Registro sport).

La previsione risulterebbe del resto in linea con le indicazioni della stessa amministrazione, secondo la quale la semplificazione circa la compilazione del modello Eas per alcune specifiche tipologie di enti trova giustificazione nel presupposto che gli ulteriori requisiti sono già desumibili dai registri ove tali associazioni sono iscritte (si veda circolare 45/E/2009).

Il volontariato

Altro profilo riguarda poi organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Stando alle istruzioni dell’agenzia delle Entrate, queste risulterebbero ancora tenute all’obbligo di presentazione del modello Eas. Tali indicazioni non sembrerebbero tuttavia coordinarsi con l’ipotesi di esonero introdotto dal Cts, già efficace per gli enti iscritti nel Runts. Con l’ulteriore precisazione peraltro che per gli Ets il regime di decommercializzazione Ires prevista dall’articolo 148, comma Tuir sarà disapplicato e sostituito dalle nuove misure fiscali del Cts, una volta intervenuta l’autorizzazione Ue. In tal caso si rende necessario, dunque, provvedere all’aggiornamento delle istruzioni alle gato al modello dichiarativo.

Le associazioni pro loco

Esigenze di aggiornamento riguardano poi anche le associazioni pro loco. Quest’ultime sarebbero escluse dall’obbligo di presentazione in caso di opzione del regime agevolato Ires e Iva in base alla legge 398/91. Va tuttavia considerato che, con l’approvazione della disciplina fiscale del Cts, sarà definitivamente abrogato il rinvio normativo che attualmente consente alle Pro Loco di beneficiare del regime previsto dalla legge del 398 (articolo 102, comma, lettera e, del Cts). Si tratta in ogni caso di una modifica che non determinerà l’automatico obbligo per le pro loco di presentare il modello Eas. Per queste continuerà ad applicarsi il regime di esonero dal modello Eas, sempreché si iscrivano nel Runts e assumano la veste di Ets.