Imposte

Avviamento, la deduzione deve seguire la competenza

La risposta a interpello 279: dichiarazione integrativaper recuperare le quote non utilizzate. Il principio vale anche per l’Ace

di Luca Gaiani

Gli errori contabili sull’avviamento richiedono dichiarazioni integrative per recuperare le quote di ammortamento non dedotte. Lo chiarisce la risposta ad interpello 279 diffusa il 21 aprile dall’agenzia delle Entrate. Nel caso di svalutazione di avviamento ammortizzato per quote inferiori a quelle previste dai principi contabili, il recupero delle deduzioni non può avvenire con variazioni in diminuzione nelle dichiarazioni future. Integrative anche per l’Ace.

L’interpello 279 riguarda una società che ha iscritto nel proprio bilancio un avviamento fiscalmente rilevante, che ha ammortizzato su un arco di 40 anni. Dopo aver spesato i 25/40 del costo (con ancora 15 anni di ammortamento), la società si accorge dell’errore contabile, avendo superato il tempo massimo fissato dall’Oic 24. La società effettua la correzione svalutando l’avviamento. Anche se la risposta non lo chiarisce, è ragionevole ritenere che, poiché l’Oic 24 indica un termine di 20 anni, la società abbia effettuato una svalutazione integrale del residuo avviamento.

La svalutazione verrà imputata a riduzione di riserve di utili preesistenti (Oic 29). La società ritiene di poter dedurre negli anni a venire, mediante variazione in diminuzione Ires e Irap, un importo pari a 1/18 del costo originario dell’avviamento fino al completo riassorbimento del costo fiscale ante svalutazione.

L’Agenzia boccia la tesi dell’istante precisando che l’errore di competenza non può mai comportare lo spostamento in avanti o all’indietro del momento di deduzione degli oneri.

Secondo la risposta 279, anche per la deduzione dell’avviamento si applicherebbe cioè il vincolo della competenza temporale (basata sui criteri civilistici). Conseguentemente, l’Agenzia afferma che il recupero delle quote non dedotte (in quanto contabilizzate al di sotto del limite di 1/18) potrà avvenire (essendosi violato il principio contabile) soltanto presentando dichiarazioni integrative a favore, limitatamente però ai periodi di imposta ancora non definiti (articolo 43 del Dpr 600/73). Per i periodi prescritti, le quote saranno irrecuperabili.

La tesi solleva qualche perplessità dato che l’articolo 103 del Tuir non indica, per l’avviamento, quote fisse di ammortamento e neppure rinvia alle regole contabili (come fa ad esempio l’articolo 108 comma 1), individuando un limite massimo pari a 1/18 del costo. Entro questo limite, pareva ritenersi che la deduzione fosse comunque ammessa anche se «fuori competenza» civilistica.

Per l’Ace, la riposta 279 afferma che si dovranno presentare dichiarazioni integrative (riducendo l’importo degli utili destinati a riserva), considerando, quale limite del patrimonio netto, l’importo esistente dopo la correzione contabile.

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