Adempimenti

Dogane, l’origine non preferenziale debutta nel modello Intrastat

Per gli operatori arriva un nuovo obbligo di documentazione

ADOBESTOCK

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Le regole doganali in materia di origine vivono dal 2022 un ulteriore momento di sviluppo, divenendo centrali, da un lato, negli scambi intra Ue (in quanto l’origine è un dato di rilievo per i modelli Intrastat cessioni) e, dall’altro, in quelli extra Ue (ove è ora in vigore una rilevante semplificazione normativa per le operazioni cosiddette minime o non giustificate).

Si rilancia dunque il tema della marcatura e della certificazione dei prodotti, in particolare per le operazioni di esportazione. La questione dell’origine delle merci, infatti, si presenta sempre particolarmente complessa, con riflessi sanzionatori, soprattutto di tipo penale, che impongono una necessaria attenzione al tema e una accorta gestione dei flussi informativi interni alle imprese.

Il tema, inoltre, è duplice e coinvolge due macrosettori analoghi ma non sovrapponibili: l’origine non preferenziale (Onp) e l’origine preferenziale (Op), due concetti analoghi ma radicalmente distinti nel quadro normativo, nella documentazione, nei certificati e nelle competenze delle autorità di controllo. Eppure, se l’origine preferenziale, quella cioè che consente gli scambi a dazio zero o ridotto con i paesi beneficiari di trattamenti di favore oppure sottoscrittori con l’Ue di accordi di libero scambio, ha il vantaggio di disporre di regole applicative più certe e formalizzate, è l’origine non preferenziale quella che, da questo punto di vista, reca le maggiori criticità.

L’Onp, infatti, investe la totalità dei prodotti e si presenta, sostanzialmente, come una necessità commerciale e un obbligo sempre presente nella vita dell’azienda. Ogni prodotto, in fase doganale o in fase di commercializzazione, reca infatti una indicazione di origine che, sostanzialmente, soprattutto per il quadro normativo nazionale, si identifica con il concetto di «made in».

Per attestare l’origine di un prodotto, dunque, questo deve rispondere alle regole doganali vigenti in materia di origine non preferenziale. La certificazione è di competenza della Camera di commercio che, peraltro, può procedere sulla base di riferimenti Ue o, se occorre alle imprese, anche applicando la disciplina del Paese di destino, prassi quest’ultima garantita dal Codice doganale unionale e, anche se di difficile attuazione, è una garanzia per gli esportatori.

In materia di Onp, tuttavia, negli anni non sono mancate incognite applicative, specie se si considera il quadro normativo, comunque carente e spesso generico. La norma Ue reca infatti delle regole, una primaria e una residuale, solo per alcuni prodotti, per i quali, dunque, esiste un riferimento di rango primario (il regolamento 2446.15). Per gli altri prodotti, si deve ricorrere alla posizione adottata dall’Ue in ambito Wto che, come tale, non ha portata né vincolante, né sempre risolutiva.

In questo contesto, con il regolamento Ue 1934/21 sono state previste alcune nuove regole che, seppure non risolutive, dovrebbero guidare l’interprete tra le disposizioni applicative della disciplina di settore. Vero è, tuttavia, che sarebbero utili ulteriori approfondimenti di prassi su temi di interesse che spesso si presentano di variabile interpretazione e, perciò, un rischio per le imprese. È il caso, ad esempio, della considerazione della clausola antielusiva prevista dal Codice, della definizione di impresa attrezzata (per dimensioni, per output, per sofisticazione del servizio) o di operazione economicamente giustificata nei casi di assemblaggio o composizione.

Oltre a ciò, si badi che, come già anticipato, il tema dell’origine non preferenziale investe oggi, per la prima volta, anche gli scambi intra Ue. Per gli operatori, infatti, è ora obbligatoria l’indicazione d’origine dei beni nei modelli Intrastat cessioni, così imponendosi dunque una riflessione sui processi di tracciabilità ed eventuale lavorazione posta in essere per attribuire correttamente il giusto made in ai beni in acquisto e vendita nell’Ue.

LE TRE POSSIBILITÀ

1

Origine preferenziale - Regole in base agli accordi

L’origine preferenziale doganale (Op) viene conferita alle merci provenienti da determinati paesi terzi quando soddisfano le regole di origine di cui ai relativi accordi preferenziali. L’attribuzione consente di poter beneficiare di un dazio doganale ridotto o addirittura esente. Tale origine è provata o da appositi certificati (EUR1, FormA o ATR) ovvero negli accordi di libero scambio dall'annotazione dell'esportatore in un apposito registro (REX).

2

Origine non preferenziale - Il made in

L'origine non preferenziale (Onp) o made in viene richiesta e utilizzata dalle imprese per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, come, per esempio, dazi anti-dumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d'origine, restrizioni quantitative o contingenti tariffari. La determinazione dell’origine non preferenziale è dal 1° gennaio 2022 richiesta in via obbligatoria per redigere l’Intrastat cessioni.

3

Le nuove regole ONP - Il regolamento Ue 1934/2021

In caso di lavorazione o trasformazione non economicamente giustificata oppure minima realizzata in più Paesi la loro ultima trasformazione sostanziale viene attribuita in relazione al paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali.

Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi.

Al contrario, se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

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