Controlli e liti

Arriva via sms l’esito negativo del controllo fiscale

Nella forma semplificata introdotte anche mail non certificate e dati sull’AppIo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Se il controllo avrà esito negativo, l’Ufficio dovrà informare il contribuente anche con messaggio sul cellulare. È una delle novità previste in un emendamento al decreto semplificazioni.

L’articolo 6 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) disciplina le informazioni che l’amministrazione finanziaria deve fornire al contribuente interessato da controlli e verifiche. È previsto che l’interessato sia informato di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere eventuali errori. Inoltre, al contribuente non possono richiedersi documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione pubblica potendo essere direttamente acquisiti dall’ente interessato.Infine, è previsto che prima di procedere ad iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, se sussistono incertezze, l’Ufficio debba invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre i documenti.

Con l’emendamento approvato viene ora inserito il comma 5 bis all’ articolo 6. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione deve comunicargli, «in forma semplificata», entro 60 giorni dalla conclusione del controllo, l’esito negativo. Gli Uffici informeranno il contribuente «dell’archiviazione», perciò solo nell’ipotesi in cui sia stato informato dell’avvio del controllo, ossia in tutti i casi in cui sia avviata un’attività istruttoria mediante invito o questionario.

Un’ipotesi frequente riguarda il controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36 ter Dpr 600/73) che di regola, prevede una richiesta documentale al contribuente. Fino ad oggi, gli Uffici, dopo aver controllato la documentazione prodotta, in caso di regolarità, si limitavano ad archiviare, senza alcuna informazione all’interessato. Ora saranno invece tenuti a farla.Analogamente, la previsione si applicherà in tutti i casi in cui il contribuente sia invitato a fornire informazioni o notizie su determinate circostanze da verificare. Rimarranno invece invariate le “informazioni” conseguenti a controlli con contestazioni, per i quali ci sarà il Pvc a conclusione della verifica presso la sede, o un invito all’adesione o ancora un atto impositivo.

La nuova comunicazione non è applicabile ai controlli automatizzati (articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72), con la conseguenza che ove il contribuente, riscontrando degli errori nell’avviso bonario, ne richieda la correzione, continuerà a conoscere l’esito solo attraverso il proprio cassetto fiscale o rivolgendosi all’Ufficio. La nuova comunicazione dell’esito negativo del controllo non pregiudica successive attività ispettive.Da ultimo, nella “forma semplificata”, gli Uffici potranno inviare messaggi al cellulare, o mail anche non certificate o inserire il dato nell’applicazione “AppIO”.

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