Imposte

Irrilevante il peso delle attività non edili

Registrazione necessaria anche per imprese non edili ma affidatarie di lavori edili

di Luca De Stefani

Cerchiamo di analizzare quali sono i soggetti che devono richiedere il Durc di congruità e le attività che sono interessate al suo calcolo.

Impresa non edile affidataria

La registrazione e il caricamento del cantiere al portale Cnce_Edilconnect, ai fini dell’inserimento dei dati per richiedere il Durc di congruità, vanno effettuati da tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa edile/Edilcassa) sulle quali ricade la verifica della congruità per i «lavori edili», che affidano a terzi tramite subappalto.

Questa registrazione, quindi, è obbligatoria anche per le imprese non edili, cioè che svolgono «legittimamente» attività diverse dall’edilizia, ma che sono comunque «affidatarie» di lavori edili, che fanno svolgere, ad esempio, in subappalto ad altri (ad esempio, i general contractor). In questi casi, quindi, l’impresa affidataria, non edile, si deve registrare al portale Cncce_Edilconnect ai fini della congruità dei lavori edili del cantiere, ma non deve iscriversi a Cassa edile/Edilcassa (faq 4 della Cnce del 3 maggio 2022).

Rilevano solo i lavori edili

Quando l’impresa affidataria (anche se non edile) inserisce il cantiere nel portale Cnce_Edilconnect deve indicare il valore complessivo dell’opera (rilevante se superiore a 70mila euro per i lavori privati) e, ai fini della congruità, il valore dei soli «lavori edili» (allegato X al decreto legislativo n. 81/2008). Le «attività non edili», infatti, non rilevano ai fini della congruità (faq 2 della CNCE, del 10 novembre 2021). Mentre anche le opere non edili rilevano ai fini del calcolo dei suddetti 70.000 euro.

Impresa non edile

La verifica della congruità non riguarda i lavori non edili (cioè quelli non elencati nell’allegato X), pertanto, se l’acquisto del materiale necessario per l’opera o le prestazioni di servizi non edili vengono effettuati da imprese, non affidatarie di lavori edili, che non applicano un contratto collettivo del settore edile, queste attività non rilevano ai fini del Durc di congruità. Ad esempio, se la fornitura con posa in opera di serramenti viene effettuata da un’«impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico)», non è necessario il Durc di congruità (Faq 2 del Cnce del 3 maggio 2022). E dal 27 maggio scorso non va neanche indicato nel contratto e nelle fatture il contratto di lavoro applicato, neanche se l’opera complessiva supera i 000 euro, in quanto non si tratta di «lavori edili» dell’allegato X (si veda il Sole 24 Ore del 17 maggio 2022).

Affidataria che installa

Se, invece, il montaggio dei serramenti (o altri materiali o beni finiti) viene effettuato dall’«impresa edile affidataria», che li ha acquistati da terzi, questa attività di montaggio rientra tra i lavori edili dell’allegato X. Pertanto, in questo caso, nel costo dei lavori edili, ai fini della congruità, rileva sia il costo della propria manodopera che il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile).

Affidataria che subappalta

Per «ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto» il conteggio della congruità della manodopera dovrà considerare «esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema Cnce_Edilconnect» (faq 5 della Cnce del 17 dicembre 2021), oltre che, naturalmente, la propria manodopera. Se l’impresa affidataria (edile o non edile) subappalta lavori edili, come, ad esempio, il montaggio di serramenti, a un’altra impresa, nel costo dei lavori edili, ai fini del calcolo della congruità, rileva sia il costo della manodopera del subappaltatore che il costo della fornitura (faq 2 del Cnce del 3 maggio 2022).

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