Contabilità

Distribuzione degli utili senza differenze tra soci

Precedenza nell’erogazione alle riserve prodotte con redditi meno recenti. La data di formazione decide il regime applicabile tra transitorio e sostitutiva

di Marco Piazza

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2022 venga deliberata la distribuzione di riserve di utili, si presume che tali riserve siano prioritariamente formate con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Questo a prescindere dal fatto che la delibera di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione.

La presunzione è applicabile chiunque sia il percettore degli utili (residente, non residente, persona fisica o soggetto diverso) e qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata). In sostanza non è possibile decidere di distribuire le riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 alle persone fisiche residenti in Italia detentrici di partecipazioni qualificate e le riserve post 2017 alle altre tipologie di soci.

La risposta a interpello 163/2022 dell’agenzia delle Entrate chiarisce così alcuni aspetti ancora incerti del regime transitorio di tassazione dei dividendi.

Lo spartiacque del 2018

Ma procediamo con ordine. Dal 1° gennaio 2018 i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa sono soggetti ad una ritenuta d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che siano o meno relativi a partecipazioni qualificate (articolo 1, comma 1005, legge 205 del 2017).

Tuttavia, alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente (si vedano l’articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017; Dm 26 maggio 2017 e risoluzione 56/E/2019).

Di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste dal Dm 26 maggio 2017:

40% per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

● 49,72% per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;

● 58,14% per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017.

La differente tassazione

Supponendo che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 risultino riserve di utili per 6 milioni di cui 3 formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, se la società delibera di distribuire 5 milioni, si presume che 3 milioni entrino nel regime transitorio e 2 milioni essendo formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, siano esclusi dal regime.

Nell’ipotesi che le riserve siano distribuite a una persona fisica residente socio al 60% e a 4 soci al 10% ciascuno e che quindi al primo spettino riserve per 3 milioni e agli altri soci riserve per 2 milioni. Il socio qualificato percepirà 1,8 milioni formati con utili prodotti ante 2018 e 1,2 milioni soggetti a ritenuta d’imposta perché prodotti dal 2018.

Non sarà possibile attribuire al socio qualificato riserve ante 2017 per 3 milioni e ai soci non qualificati le riserve post 2017 per 2 milioni.

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