Controlli e liti

Antiriciclaggio, adeguata verifica per l’avvocato se il ricorso è «comune»

La Gdf a Telefisco ha chiarito gli obblighi se il legale è affiancato da un altro professionista nel procedimento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel caso in cui il ricorso tributario venga predisposto da un avvocato insieme ad altro professionista abilitato al patrocinio presso le commissioni (commercialista, consulente lavoro), occorre effettuare l’adeguata verifica della clientela, a nulla rilevando che per l’avvocato si tratti di un’attività non prevista per legge e i professionisti operino all’interno del medesimo studio associato.

A fornire questa rigorosa interpretazione è stata la Guardia di Finanza nelle risposte a Telefisco 2022.

Gli obblighi antiriciclaggio

Le disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio (articolo 3 del Dlgs 231/2007) si applicano tra gli altri a:

commercialisti e consulenti del lavoro;

avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2. gestione denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. apertura o gestione conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4. organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società;

5. costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Di conseguenza, almeno per gli avvocati, in presenza di attività differenti da quelle sopra elencate, le disposizioni del decreto antiriciclaggio non trovano applicazione.

Il successivo articolo 18 del Dlgs 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela prevede che i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico.

La codifesa

Si può verificare che un ricorso tributario venga predisposto sia da un avvocato, sia da un commercialista/consulente del lavoro.

Al riguardo il Dlgs 231/2007 non fornisce chiarimenti. Da un’interpretazione letterale delle norme, pare potersi concludere che l’avvocato non dovrebbe assolvere alcun obbligo (l’identificazione peraltro è effettuata con la procura alle liti) mentre l’altro professionista dovrebbe eseguire l’adeguata verifica.

Applicando tale impostazione ad uno studio associato (legali/commercialisti/consulenti lavoro) è evidente che si verrebbe a vanificare lo spirito della normativa che per gli avvocati ha circoscritto solo a determinate operazioni gli adempimenti antiriciclaggio.

La risposta della Gdf

Secondo la Guardia di Finanza, sebbene l’assistenza in un procedimento tributario non rientri nel novero delle attività che prevedono l’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio in capo agli avvocati, la prestazione professionale incardinata presso lo studio associato, effettuata da avvocati e dottori commercialisti, deve comunque seguire le disposizioni sull’adeguata verifica ed essere valutata per il rischio in concreto rilevato. Ne consegue solo l’esclusione dell’obbligo di segnalazione per le informazioni correlate all’espletamento dei compiti di difesa.

L’interpretazione della Gdf è ovviamente condizionata dalle poco chiare disposizioni normative con la conseguenza che un organismo investigativo non può che privilegiare la tesi più favorevole all’assolvimento degli obblighi. Resta da comprendere tuttavia quale possa essere il senso di effettuare un’adeguata verifica della clientela se comunque non è dovuta la segnalazione di operazione sospetta (pena la violazione delle regole basilari sul diritto di difesa). Si rischia cioè di introdurre ulteriori obblighi formali (peraltro pesantemente sanzionati). Vi è da sperare che sul punto la normativa venga modificata.

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