Imposte

Società in perdita sistematica, in attesa dell’abolizione la pandemia entra nel periodo monitorato

Ai fini del modello Redditi 2022 il quinquennio d’osservazione va dal 2016 al 2020. Il dato va monitorato perché il risultato degli esercizi passati non va inserito nel modello

di Stefano Vignoli

Il decreto Semplificazioni approvato mercoledì 15 giugno dal Consiglio dei ministri dice addio alle società in perdita sistematica, ma dal periodo d’imposta 2022. Nelle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021, invece, rimane il “monitoraggio”. Da notare che in questa sede le perdite del periodo pandemico entrano a pieno titolo nella verifica quinquennale.

In effetti, al momento la disciplina delle società (di capitali e di persone) di comodo si applica, oltre alle non operative che conseguono ricavi inferiori a quelli determinati applicando specifiche percentuali di redditività alle voci dell’attivo (articolo 30, legge 724/94), anche alle società che – pur realizzando ricavi superiori al minimo – siano in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del Dl 138/2011), in quanto nell’ultimo quinquennio risultano:

● in perdita in tutti e cinque i periodi di imposta;

● in perdita in quattro periodi di imposta e con un utile, nel quinto periodo, inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’articolo 30 della legge 724/94.

Le conseguenze sono particolarmente penalizzanti in quanto comportano, tra l’altro, la tassazione di un reddito minimo ai fini Ires/Irpef/Irap, l’applicazione di un’aliquota di imposta sui redditi maggiorata del 10,5%, il divieto di compensazione/rimborso del credito Iva.

Verifica a ritroso

È pertanto opportuno verificare quanto dichiarato negli ultimi cinque esercizi; d’altronde il modello Redditi 2022 non richiede di indicare i risultati fiscali dei periodi precedenti e, generalmente, i software non allertano il contribuente le cui perdite fiscali si protraggono per cinque periodi.

La pandemia entra di fatto nella verifica soltanto con il modello dichiarativo di quest’anno: il quinquennio da monitorare è infatti quello antecedente al periodo di imposta da dichiarare e, pertanto, in Redditi 2022 saranno società di comodo quelle che hanno patito perdite negli esercizi dal 2016 al 2020.

Per non essere in perdita sistematica occorre quindi verificare di aver realizzato un reddito superiore al minimo ovvero due redditi fiscali, anche minimi, nel periodo 2016-2020; non occorre invece che i redditi siano effettivamente imponibili, essendo possibile l’assorbimento degli stessi con perdite pregresse (circolare 1/E/2013).

È comunque opportuno verificare sin da ora anche il risultato 2021 in quanto chi risulta in perdita sistematica nel quinquennio 2017-2021 potrebbe diventare società di comodo a partire dal periodo di imposta 2022. Sul punto occorrerà comunque attendere i primi chiarimenti al Dl Semplificazioni, in quanto il testo in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nell’ultima versione visionata, sembra non chiarire se l’abrogazione possa estendersi, dal 2022, anche a chi era in perdita nel periodo 2017 - 2021.

Cause di esclusione e disapplicazione

La società con perdite reiterate nel quinquennio potrà comunque verificare se ricorrono cause di esclusione o disapplicazione dalla disciplina.

Le cause di esclusione, comuni alle società non operative, vanno indicate nel modello Redditi 2022 al rigo RS116 colonna 1 (RS11 per le società di persone) con codice da “1” a “12”. Tra queste rientrano le società che nei due esercizi precedenti hanno sempre avuto almeno 10 dipendenti, oppure con un valore della produzione superiore al totale attivo.Le cause di disapplicazione sono individuate dal provvedimento dell’Agenzia dell’11 giugno 2012 e si devono riferire ad almeno un esercizio dell’ultimo quinquennio. Tra queste rientrano le holding che detengono partecipazioni in società non in perdita sistematica, le società che esercitano esclusivamente attività agricola o che conseguono un margine operativo lordo positivo.

Non risulta invece possibile applicare la causa disapplicativa “8” in favore delle società i cui adempimenti e versamenti tributari siano stati sospesi. Come precisato dalla risposta all’interrogazione parlamentare 5-06627 del 22 settembre 2021, il periodo pandemico non determina infatti la sterilizzazione automatica delle disposizioni per le società di comodo ma il contribuente può comunque presentare l’interpello “disapplicativo”. In dottrina è comunque diffusa l’opinione contrario, secondo cui la causa “8” sarebbe applicabile.

La presentazione dell’interpello resta comunque facoltativa: il contribuente che ritiene di non dover applicare la disciplina sulla base di un’autovalutazione (circolare 9/E/2016) compilerà con il codice “2” la casella “imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, mentre il codice “3” dovrà essere utilizzato da chi disapplica la normativa pur avendo ricevuto risposta negativa all’interpello.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©