Professione

Immobili, trascrizione anche senza notaio

di Giovanni Negri

Via libera alla negoziazione assistita con cessione di immobile. Senza notaio però, con il solo intervento degli avvocati. Per la prima volta lo stabilisce il tribunale di Pordenone con decreto del 16 marzo. I fatti: una coppia, sposata dal 1989, decideva di formalizzare la separazione personale utilizzando l’istituto della negoziazione assistita. Tra le condizioni di separazione le parti prevedevano il trasferimento della quota di proprietà di un immobile in maniera tale da rendere la moglie proprietaria esclusiva. L’accordo era depositato presso la Procura per ottenere il necessario nullaosta, non essendo presenti figli minori o a questi equiparati. L’autorizzaizone da parte del Pm arrivava e, successivamente, l’accordo era trascritto dall’ufficiale di stato civile del Comune. Infine, l’accordo veniva presentato alla Conservatoria che però rifiutava la trascrizione della cessione immobiliare ritenendo di sollevare dubbi sull’idoneità del titolo sotto il profilo dell’assenza di una valida autenticazione.

Di qui il ricorso davanti all’autorità giudiziaria che adesso osserva che una serie di considerazioni conduce a escludere che «l’intervento del predetto “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sia necessario in un procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall’articolo 6 del decreto legge n. 133/2014».

La norma infatti viene valorizzata dal decreto del tribunale che sottolinea come l’accordo raggiunto deve essere sottoposto all’esame della Procura e, una volta ottenuto il nullaosta, recita la disposizione «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono (...) i provvedimenti di separazione giudiziale». E poiché i provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze e decreti) non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di altri pubblici ufficiali, per la trascrizione delle cessioni immobiliari in essi inseriti, è evidente, per i giudici, che neppure gli accordi di negoziazione vi dovranno essere soggetti.

Per il decreto l’efficacia di abilitazione alla trascrizione deve essere riconosciuta non solo alle sentenze ma anche ad altri provvedimenti, come l’accordo con via libera del pubblico ministero. Tanto più poi che, ricorda il decreto, che, se, in ambito extra familiare, gli accordi di negoziazione possono essere conclusi con assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, in materia di famiglia è obbligatoriamente richiesta la presenza di un avvocato per parte. È allora evidente, concludono i giudici, che esigere un’ulteriore intervento di una nuova figura professionale, in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari sarebbe in contrasto con le esigenze di assicurare maggiore efficienza e funzionalità alla giustizia civile.

Plaudono al provvedimento le avvocate Maria Antonia Pili e Graziella Cantiello di Aiaf Friuli che sono riuscite a ottenerlo, per le quali «sarebbe curiosa una posizione contraria solo relativamente all’autenticazione di atti contenenti trasferimenti immobiliari visto che in materia di status delle persone, aspetto che non è certo meno importante di quello patrimoniale, dove l’autenticazione degli avvocati è pacificamente ritenuta valida».

Polemico invece il Consiglio del Notariato: «La decisione appare censurabile nella equiparazione del nulla osta rilasciato dal Pubblico Ministero ad un provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione, e ciò sulla base di una interpretazione che non tiene conto del ruolo non giudicante del Pubblico Ministero né della natura del provvedimento di nullaosta».

Tribunale di Pordenone, decreto 16 marzo 2017

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