Bonus investimenti, niente rideterminazione senza cessione o modifiche ai piani
Nel caso di leasing la rideterminazione si rende necessaria per mancato esercizio del diritto di riscatto, e in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria durante il periodo di sorveglianza
Con la circolare n. 9/2021, paragrafo 7.1, l’agenzia delle Entrate - per quanto concerne il credito d’imposta beni strumentali nuovi – ha chiarito che il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto (cosiddetta recapture) nell’ipotesi in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione (cosiddetto “periodo di sorveglianza”, articolo 1, comma 1060, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di Bilancio 2021). La norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa. Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto, così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di Bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà. Inoltre, per quanto concerne il credito d’imposta Mezzogiorno, l’articolo 1, comma 105, della legge 208/2015, dispone che se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tale regola si applica anche se non viene esercitato il riscatto. Per quanto precede, nel caso in esame, non è necessaria la rideterminazione dei crediti d'imposta in parola, non essendo poste in essere operazioni di cessione dei beni agevolati o modifiche nei piani di investimento.
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