Imposte

Niente Irap maggiorata con la gestione portafogli

Non si applicano le regole degli intermediari finanziari a chi opera in conto proprio. Proventi e oneri non entrano nella formazione del valore della produzione imponibile

Le società che gestiscono portafogli finanziari in conto proprio non sono società di partecipazione ai sensi dell’articolo 162-bis del Testo unico e determinano l’Irap con le stesse regole delle società industriali e commerciali.

La risposta 266 del 19 aprile 2021 (si veda l’articolo) aiuta a superare alcune incertezze emerse in seguito alla pubblicazione della risposta 121 dello scorso anno.In primo luogo, l’Agenzia prende posizione su una questione molto dibattuta: se per determinare la prevalenza delle partecipazioni sul totale dell’attivo rilevante per inquadrare la società come società di partecipazione finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera b) o non finanziaria (lettera c) si debbano considerare tutte le partecipazioni risultanti dal bilancio o solo quelle iscritte nelle immobilizzazioni.

L’Agenzia propende, in coerenza con la ratio della norma, per la seconda soluzione. Ritiene, in particolare che le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell’attivo circolante). Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo. Il chiarimento ha, come importante riflesso pratico, quello di dare maggiore stabilità nel tempo all’inquadramento fiscale della società. Per una società che gestisce dinamicamente un portafoglio l’incidenza delle partecipazioni sul totale può variare sensibilmente di anno in anno. In assenza di questo chiarimento le società di questo tipo avrebbe corso il rischio di dover modificare ogni anno le regole determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap e di dover assolvere “a singhiozzo” agli obblighi di comunicazione dei dati all’anagrafe dei rapporti con intermediari finanziari.

È richiamata, inoltre, la risposta 40 del 2021 secondo cui l’attività prevalente di «assunzione di partecipazioni» sussiste quando la somma delle partecipazioni finanziarie e non finanziarie (iscritte nelle immobilizzazioni) supera il 50% dell’attivo. Per stabilire, poi, se la holding sia «finanziaria» o «industriale o commerciale» si verificherà la prevalenza delle partecipazioni finanziarie rispetto alle altre.

Particolarmente importante è la parte della risposta 266 sul regime Irap e Ires applicabile alle società di questo tipo, che detengono attività finanziarie ma che non sono considerate società di partecipazione perché l’attivo non è costituito prevalentemente da partecipazioni immobilizzate.

L’Agenzia conferma che, ai fini Ires e ai fini Irap, i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari sono assoggettati alle disposizioni previste per le imprese industriali e commerciali e non a quelle previste per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Coerentemente, ai fini Irap il valore della produzione non è soggetto all’aliquota maggiorata prevista per banche e le altre società finanziarie di cui all’articolo 6 del decreto Irap.

Partendo da queste conferme, va osservato che, ai fini Irap, i proventi e oneri derivanti dalla gestione finanziaria - essendo iscritti, secondo i principi contabili, in voci estranee al perimetro delineato dall’articolo 5, comma 1 del Dlgs 446/97 (perimetro rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione, con esclusione, dunque, dei proventi finanziari) - non concorrono alla formazione del valore della produzione imponibile; ciò anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui i proventi (finanziari nel caso di specie) si riferiscano all’attività di gestione caratteristica del soggetto passivo. A questo proposito, va notato che nella risposta 266 non viene più ripresa l’affermazione contenuta, con riferimento ad un caso analogo, nella risposta 121 del 2020 secondo cui, i proventi ed oneri derivanti dall’attività di trading in strumenti finanziari andrebbero inclusi nelle voci rilevanti ai fini Irap perché rappresentativi dell’attività caratteristica della società. Ciò fa ritenere che tale interpretazione sia stata giustamente superata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©