Adempimenti

Campione d’Italia, decreto in «Gazzetta»: rush finale per dichiarare l’imposta di consumo

Entro mercoledì 30 giugno la prima dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020

di Valerio Vallefuoco

Dichiarazione dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) entro il 30 giugno. A ricordarlo è il Dm Economia (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 giugno) che ha approvato il modello e le istruzioni di compilazione. L’imposta locale sul consumo è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 160/2019, in seguito alla emanazione della direttiva (Ue) n. 2019/475 del 18 febbraio 2019, la quale ha previsto l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione europea, mantenendo, al contempo, tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale ai fini dell’Iva. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, le forniture di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio del comune di Campione d’Italia da operatori economici, nell’esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali, sono assoggettate ad Ilcci.

Le aliquote applicate sono pari rispettivamente al 3,7% per l’attività alberghiera, al 2,5% per quel che concerne i generi alimentari, libri, giornali, medicinali e gli altri beni di uso quotidiano, al 7,7% in tutti gli altri casi. Al fine di non creare alcuno squilibrio concorrenziale tra lo Stato elvetico ed il comune di Campione d’Italia, infatti, le aliquote Ilcci sono del tutto speculari a quelle adottate dalla Confederazione elvetica.

Il modello dichiarativo deve contenere l’indicazione dell’imponibile complessivo relativo alle operazioni effettuate nel 2020 e del totale dell’imposta dovuta, al netto delle operazioni gravate dall’onere economico dell’Iva pagata a monte. I termini per la presentazione del modello in commento scadranno il prossimo 30 giugno. L’omessa presentazione della dichiarazione sarà punita con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non versata, mentre l’infedele dichiarazione sarà sanzionata con un importo che varia dal 50 al 100 per cento dell’imposta non versata. Tali sanzioni potranno, altresì, essere ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interverrà acquiescenza da parte del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

All’interno del quadro di riferimento, resta, comunque, salva la facoltà del comune campionese di deliberare con proprio regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

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