Imposte

Definizioni non allineate tra norme Ue e nazionali

Emblematico il caso in cui la Corte Ue ha escluso le lezioni di guida

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Per l’applicazione del regime di esenzione dall’Iva, assume rilievo centrale l’oggetto dell’attività formativa e, in particolare, la finalizzazione ad attività di insegnamento scolastico e universitario, oppure alla qualificazione e/o aggiornamento di natura professionale.

Sul punto, è stata emblematica la sentenza della Corte di giustizia, nella causa C-449/17, ove è stato precisato che l’«insegnamento scolastico o universitario» non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, per l’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1.

L’adeguamento normativo

A seguito della citata sentenza, il legislatore italiano è intervenuto limitandosi a disciplinare il tema delle patenti di guida (si veda l’articolo 32 del D 124/2019); la norma interna continua quindi a presentare un ambito applicativo potenzialmente più ampio rispetto alla norma europea, in quanto le «prestazioni didattiche di ogni genere» potrebbero includere insegnamenti specialistici non rientranti propriamente nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario» come intesa dalla Corte di giustizia in maniera costante e chiara su una pluralità di situazioni (si veda, fra le altre, la sentenza del 21 ottobre 2021, causa C-373/19, riferita alle scuole di nuoto).

Per l’esenzione, occorre insomma la trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché il loro approfondimento ed il loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario. Solo un’attività che presenti tali caratteristiche, e non ogni tipologia di insegnamento specifico – sebbene ugualmente importante «per garantire la sicurezza e l’integrità fisica delle persone» – viene considerata esente ai fini Iva.

Allineamento Entrate-Ue

Le posizioni espresse dalla prassi delle Entrate nell’ultimo biennio sono tuttavia allineate rispetto agli esposti principi comunitari, come ad esempio la risposta ad interpello del 1° giugno 2020, n. 162 per l’attività delle scuole di volo autorizzate da Enac. Acclarata la sussistenza del requisito soggettivo in capo alla scuola istante, l’Agenzia ha correttamente ritenuto che è possibile applicare il regime di esenzione solo ai corsi per l’ottenimento della licenza di pilota commerciale e di pilota di linea, in quanto finalizzati a svolgere quell’attività professionale.

In merito alla nozione di formazione professionale, in linea con l’articolo 44 del regolamento (Ue) 282/2011, è pacifico affermare che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative a un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l’aggiornamento professionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©