Controlli e liti

Dogane, contraddittorio preventivo se le decisioni sono lesive per il contribuente

di Andrea Taglioni

Contraddittorio preventivo per l’adozione delle decisioni doganali che possono influire negativamente sul contribuente. Il provvedimento deve essere notificato tramite pec, ovvero, con raccomandata a/r, se il soggetto destinatario non è obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata.
La domanda presentata con il sistema informatizzato delle decisioni doganali si ha per accettata nel giorno in cui è stata presentata; tuttavia, se l’ufficio richiede integrazioni, la data di accettazione è quella del giorno dell’invio dell’ultima informazione richiesta.
Sono questi alcuni dei chiarimenti che l’agenzia delle Dogane ha fornito con la circolare 1/D del 30 gennaio 2018.
L’esigenza di chiarire questi aspetti nasce dalla standardizzazione, prevista dal nuovo CDU, delle regole per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale.
A partire dal 2 ottobre 2017, infatti, gli operatori economici dovranno utilizzare obbligatoriamente, per determinate istanze e decisioni previste dal relativo regolamento, il sistema delle decisioni doganali non essendo più ammessa la possibilità dell’inoltro cartaceo.
Preliminarmente la circolare chiarisce che la competenza territoriale dell’ufficio presso cui inoltrare la domanda deve essere individuata nel luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale, o dove sono tenute le scritture e i documenti doganali del richiedente. Per le decisioni che possono interessare più stati unionali, la competenza per la gestione della pratica è attribuita agli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.
Dalla data presentazione della domanda decorrono 30 giorni entro cui l’Ufficio, verificato che la richiesta contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell’adozione della decisione, comunicherà l’esito e, in assenza del quale, la domanda si intenderà accettata.
Con il documenti di prassi le Dogane confermano il principio del diritto del contribuente di essere ascoltato.
A questo proposito la circolare sottolinea che, se la decisione ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente, l’Ufficio, prima di notificargli il provvedimento, deve preventivamente concedergli la possibilità di manifestare le proprie osservazioni.
Viene precisato, inoltre, che la data del provvedimento è quella indicata nel sistema informativo, ma i termini per l’eventuale impugnazione della decisione decorrono dalla ricezione della PEC o della raccomandata.
L’amministrazione, infine, analizza le singole decisioni, come ad esempio l’autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale o la dilazione di pagamento per le quali la domanda di decisione deve essere necessariamente presentata in formato elettronico.

Agenzia delle Dogane - Circolare 1/D del 30 gennaio 2018

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