Adempimenti

Commercio elettronico, dichiarazione doganale con meno dati da inserire

Si amplia la platea dei soggetti delegati alla presentazione

Dichiarazioni doganali semplificate e con set dati super ridotto per tutti i beni in franchigia dai dazi in quanto di basso valore (low value consignment : Lvc). In relazione a tali operazioni l’agenzia Dogane e Monopoli (Adm) con la circolare 15/D/2022 regola alcuni aspetti procedurali dedicati soprattutto alle modalità di compilazione dei campi delle bolle riferiti all’individuazione dei soggetti dell’operazione, nonché alla precisazione dei relativi schemi di controllo. Si tratta di indicazioni molto utili che aprono interessanti scenari in senso generale, anche oltre quelle oggetto della disposizione.

In via generale, la circolare in commento segue la precedente circolare 26/D/2021 sul pacchetto Iva e-commerce, curando gli aspetti dichiarativi del nuovo tracciato H7 Super-reduced data set previsto dal regolamento 2021/234. Con questa norma è disposto che i beni in franchigia dai dazi possono essere oggetto di dichiarazioni iper-semplificate, con un set dati ridotto, qualunque sia il regime Iva (Ioss, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’Iva, regime ordinario). Ciò è possibile a condizione che:

1) il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro;

2) non vi siano diritti da accertare diversi dall’Iva (che è sempre dovuta);

3) non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci (ad esempio merci soggette ad accisa).

Sul piano compilativo, però, il punto di primario interesse attiene all’individuazione dei soggetti della dichiarazione. In effetti, si procede ora ad uno step ulteriore che supera il tradizionale approccio che vede coinvolti nella bolla un importatore/destinatario ed un dichiarante/rappresentante. Più compiutamente, ma con spazi che meritano alcune riflessioni ulteriori (si pensi al caso dei soggetti non stabiliti) la Dogana individua ora:

O l’importatore;

O il dichiarante, che è la persona che presenta la dichiarazione e che coincide con l’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario agente in rappresentanza dell’importatore;

O e a questi si aggiunge il rappresentante doganale, che è qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione e per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normatIva doganale. Addirittura, la circolare riporta utili esempi di compilazione delle bolle, sebbene il punto di responsabilità dirimente resti il Codice, per cui debitore dell’obbligazione doganale è sempre il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale questi opera.

La circolare sviluppa poi il tema dei controlli, in linea o a posteriori, distinguendo le forme di difformità riconducibili al valore dalle altre. Per gli splafonamenti della soglia di 150 euro in particolare, per le operazioni in linea sarà necessario procedere all’invalidamento dell’intera dichiarazione, per ripresentarne una nuova, mentre per quelle a posteriori si procederà con la revisione. Sono salve le ipotesi sanzionatorie che restano quelle ordinarie, sia di tipo amministrativo, che penale.

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