Adempimenti

Anche il caro-energia può giustificare il calendario lungo

Come sovente accade, il legislatore utilizza termini estremamente ampi la cui declinazione è lasciata in primis all’interprete e secondariamente alla giurisprudenza. La dottrina ha individuato un’ampia casistica di situazioni al cui verificarsi si ritengono esistenti le «particolari esigenze» richiamate dall’articolo 2364, con riconoscimento del maggior termine per l’approvazione del progetto di bilancio. Tra queste la presenza tra le immobilizzazioni finanziarie di rilevanti partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto; l’adozione dei principi contabili internazionali; eventi particolari (furti rilevanti, incendi, eventi naturali); la modifica nel sistema informatico; l’improvvisa cessazione dall’incarico di responsabili amministrativi o figure indispensabili per la formazione del bilancio; l’esistenza di sedi operative distaccate; l’effettuazione di complesse ristrutturazioni aziendali. A queste giustificazioni, quest’anno sarà possibile aggiungerne altre legate agli eventi eccezionali in corso. Il forte rincaro nei prezzi dell’energia e delle materie prime costringe le imprese a rivedere molte delle assunzioni fatte anche al fine della verifica della continuità che potrebbe essere messa a rischio dai forti rincari con conseguenti difficoltà nel completamento di lavorazioni di prodotti la cui vendita potrebbe non risultare più remunerativa. A ciò si aggiunge il conflitto determinato dall’aggressione russa all’Ucraina, che ha amplificato tale fenomeno, rendendo problematico l’approvvigionamento di alcune materie prime. In questo scenario potrebbe essere opportuno – e comunque giustificato – accordare agli imprenditori il maggior termine nella speranza che i suddetti fenomeni possano trovare una soluzione, consentendo una migliore valutazione dei riflessi sul bilancio dei richiamati accadimenti. Per non dimenticare i problemi anche contabili legati alla modifica della deducibilità dei maggiori valori di talune immobilizzazioni immateriali più volte ricordati su queste colonne.

La legge richiede agli amministratori di porre i soci in condizione di approvare il bilancio entro il termine di legge, che va pertanto riferito alla prima convocazione dell’assemblea. L’assemblea tempestivamente convocata potrebbe non riunirsi o, seppur riunita, potrebbe non costituirsi validamente per mancato raggiungimento dei quorum richiesti dall’articolo 2368 del Codice civile. In tal caso ci troveremmo davanti alla cosiddetta «assemblea deserta»: un fenomeno fisiologico e ricorrente in prima convocazione, che talora si riscontra però anche in seconda convocazione. Gli amministratori provvederanno a trascrivere nel Libro delle adunanze, il relativo verbale da cui appunto risulti la regolare convocazione dell’assemblea e l’impossibilità di deliberare per mancata presenza dei soci ovvero mancato raggiungimento del quorum. In questa eventualità l’amministratore potrebbe comunque rappresentare ai soci la propria intenzione di procedere al deposito del progetto di bilancio, ancorché non approvato, unitamente al verbale dell’assemblea andata deserta o che, pur costituitasi, non abbia approvato il bilancio. Il progetto di bilancio depositato risulterà non approvato e avrà il medesimo valore di una situazione patrimoniale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©