Imposte

Detrazioni distinte se i lavori sullo stesso immobile hanno due diversi iter edilizi

Con l’interpello n. 143/2023 le Entrate ricordano quando gli interventi che si sono succeduti nel tempo possono considerarsi autonomi e far accedere al doppio bonus

di Valeria Uva

Accedono a due limiti di detrazione distinti gli interventi di riqualificazione energetica succedutisi nel tempo sullo stesso immobile, se anche i lavori sono tra di loro autonomi e autorizzati con provvedimenti distinti. Arriva alla conclusione più favorevole al contribuente la risposta delle Entrate all’interpello 143 del 23 gennaio 2023 e ammette, appunto, la doppia detrazione di due lavori sullo stesso immobile, da non considerare come mera prosecuzione uno dell’altro.

La vicenda

La società proprietaria dello stabile oggetto degli interventi, aveva appaltato in un primo momento nel 2019 la coibentazione del tetto. L’intervento di efficientamento energetico ha beneficiato dell’ecobonus con detrazione del 65% della spesa (a norma del comma 345 dell’articolo 1 della legge 296/2006) fino al limite massimo di detrazione di 60mila euro. L’anno successivo, la società aveva sostituito gli infissi. Anche questo risulta un intervento agevolato dalla stessa norma (per il quale è prevista una detrazione del 50% della spesa fino a un massimo di 60mila euro). Il dubbio riguardava la possibilità di considerare come autonomo il secondo intervento (agevolato dalla stessa norma); in caso contrario, il plafond di 60mila euro consentito dal comma 345 sarebbe da considerarsi esaurito. La norma infatti agevola diversi lavori di efficienza energetica: dalla sostituzione degli infissi alla coibentazione del tetto, con un limite massimo complessivo di 60mila euro di detrazione.

Ad esempio, se si spendono 40mila euro per la sostituzione delle finestre e 80mila euro per la coibentazione, il limite risulta sforato. Questo perché il primo intervento genera una detrazione di 20mila euro (il 50% di 40mila) e il secondo di 52mila (il 65% di 80mila), con un totale di 72mila euro, superiore al massimale di legge di 60mila euro.

Infatti, per interventi sullo stesso immobile l’articolo 16­-bis del Tuir prevede, al comma 4, che: «Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Ma la società ha chiesto alle Entrate di poter considerare i lavori, di tipo diverso e svolti in periodi diversi, come autonomi tra di loro.

La risposta delle Entrate

Tesi accolta dall’agenzia delle Entrate che, citando la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, ha ricordato come il vincolo della prosecuzione e del tetto unico «non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione». E per valutare l’autonomia, rilevano una serie di riscontri amministrativi (come indicato anche dalla circolare 19/2020), compreso, come nel caso dell’interpello 143, l’aver prodotto copia di due distinte comunicazioni (Cila) e due distinte comunicazioni all’Enea ed essersi affidati a due distinti fornitori.

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