Adempimenti

Dati sanitari, invio anche dagli iscritti negli elenchi ad esaurimento

In «Gazzetta» il decreto Mef del 16 luglio che obbliga alla trasmissione entro il 31 gennaio 2022

di Marcello Tarabusi

Obbligo di trasmissione dati alla precompilata esteso anche ai professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento. La prima scadenza è fissata al 31 gennaio 2022 per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno di imposta 2021. La Federazione nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP ha 30 giorni per comunicare al sistema TS l’elenco dei nuovi obbligati.
Lo prevede un decreto del Mef del 16 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto: il provvedimento estende l’obbligo di alimentare la precompilata a una serie di operatori sanitari presso i quali i contribuenti possono sostenere spese sanitarie: si tratta di figure professionali che, nell’ambito della riforma Lorenzin che ha riordinato le professioni sanitarie istituendo nuovi ordini professionali, sono destinate a sparire o confluire, appunto, nei nuovi albi. La legge di Bilancio 2019 ha previsto che chi aveva svolto, in proprio o come dipendente, un’attività professionale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi dieci anni, potesse continuare a svolgere le attività previste dal profilo sanitario di riferimento, purché si iscrivesse entro il 31 dicembre 2019 in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordini TSRM-PSTRP).
Il nuovo obbligo non riguarda chi, trovandosi nelle condizioni di legge, ha richiesto il riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di studi per ottenere l’iscrizione in uno dei nuovi albi delle professioni sanitarie: chi è iscritto all’albo, infatti, era già tenuto alla trasmissione delle spese sanitarie in base ai numerosi provvedimenti precedenti. Chi è rimasto negli elenchi ad esaurimento eroga pur sempre prestazioni sanitarie, ma sino ad oggi non era tenuto ad alimentare la precompilata.
L’elenco di queste figure è stato istituito con un Decreto del Minsalute del 19 agosto 2019 e comprende ben 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo delle seguenti professioni, pur non essendo iscritti al relativo albo:
a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) tecnico audiometrista;
c) tecnico audioprotesista;
d) tecnico ortopedico;
e) dietista;
f) tecnico di neurofisiopatologia;
g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) igienista dentale;
i) fisioterapista;
j) logopedista;
k) podologo;
l) ortottista e assistente di oftalmologia;
m) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) terapista occupazionale;
p) educatore professionale;
q) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Per la trasmissione telematica al Sistema TS valgono le medesime regole previste dai decreti del Mef in vigore per gli altri soggetti obbligati all’invio. Per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 la scadenza è fissata al 31 gennaio 2022. Dal 1° gennaio 2022 anche questi soggetti saranno tenuti all’invio mensile come tutti gli altri operatori (si veda l’articolo pubblicato su Nt Fisco il 27 luglio scorso).
Le modalità tecniche per l’uso dei dati ai fini della precompilata saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento.

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