Imposte

Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo prorogati al ribasso su base pluriennale

La diminuzione delle aliquote complica la pianificazione. Fuori la ricerca commissionata dall’estero

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’articolo 1, comma 45, della legge di Bilancio 2022, proroga, con una diversificata scansione temporale, i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, originariamente introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019 e già modificati dalla legge 178/2020.

Il comma 45, inoltre, nel prorogare i vari crediti, procede anche alla rimodulazione in diminuzione delle aliquote di calcolo, con un quadro variegato e complesso che può complicare la pianificazione delle imprese.

Per il resto, i crediti mantengono la loro natura volumetrica e tutte le caratteristiche già vigenti, e questo costituisce una buona notizia, mentre continua a essere esclusa dall’agevolazione la ricerca commissionata dall’estero.

Tenuto conto della proroga al 2022 già disposta dalla legge 178/2020, la tempistica e le aliquote del beneficio, nonché i massimali, ragguagliati ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, risultano essere quelli di seguito elencati.

Ricerca e sviluppo

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

O per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

O per i periodi d’imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

O fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Design e ideazione estetica

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

O fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Transizione ecologica e 4.0

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

O fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

O per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, continua a essere possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Da ultimo, si sottolinea che, nonostante le istanze avanzate da più parti (Confindustria, Assonime, Airi), non è stata colta l’opportunità di estendere il beneficio anche alla ricerca commissionata dall’estero a centri di ricerca localizzati in Italia. Anzi, in proposito, nella risposta n. 874/2021 del 29 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è «trascinamento» dell’agevolazione ai costi sostenuti dal 2020 in poi per la prosecuzione di progetti commissionati dall’estero, contrattualizzati e iniziati prima dell’anno 2020 di entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 160/2019. L’Agenzia giunge a tale conclusione in considerazione del fatto che nella legge 160/2019, per una precisa scelta del legislatore, non è stata riproposta una disposizione analoga al comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2021, che estendeva l’applicazione del beneficio alle attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.

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