Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo prorogati al ribasso su base pluriennale
La diminuzione delle aliquote complica la pianificazione. Fuori la ricerca commissionata dall’estero
L’articolo 1, comma 45, della legge di Bilancio 2022, proroga, con una diversificata scansione temporale, i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, originariamente introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019 e già modificati dalla legge 178/2020.
Il comma 45, inoltre, nel prorogare i vari crediti, procede anche alla rimodulazione in diminuzione delle aliquote di calcolo, con un quadro variegato e complesso che può complicare la pianificazione delle imprese.
Per il resto, i crediti mantengono la loro natura volumetrica e tutte le caratteristiche già vigenti, e questo costituisce una buona notizia, mentre continua a essere esclusa dall’agevolazione la ricerca commissionata dall’estero.
Tenuto conto della proroga al 2022 già disposta dalla legge 178/2020, la tempistica e le aliquote del beneficio, nonché i massimali, ragguagliati ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, risultano essere quelli di seguito elencati.
Ricerca e sviluppo
Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
O per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
O per i periodi d’imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
O fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
O fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Transizione ecologica e 4.0
Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
O fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
O per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
O per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, continua a essere possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Da ultimo, si sottolinea che, nonostante le istanze avanzate da più parti (Confindustria, Assonime, Airi), non è stata colta l’opportunità di estendere il beneficio anche alla ricerca commissionata dall’estero a centri di ricerca localizzati in Italia. Anzi, in proposito, nella risposta n. 874/2021 del 29 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è «trascinamento» dell’agevolazione ai costi sostenuti dal 2020 in poi per la prosecuzione di progetti commissionati dall’estero, contrattualizzati e iniziati prima dell’anno 2020 di entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 160/2019. L’Agenzia giunge a tale conclusione in considerazione del fatto che nella legge 160/2019, per una precisa scelta del legislatore, non è stata riproposta una disposizione analoga al comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2021, che estendeva l’applicazione del beneficio alle attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera