Controlli e liti

Nullo l’atto notificato in violazione della proroga dei termini per favorire la ripresa economica

In applicazione dell’articolo 157 del Dl 34/2020

di Emanuele Mugnaini

È nullo l’avviso di accertamento emesso e notificato dopo il 31 dicembre 2020, non rilevando l’invito al contraddittorio che reca come data di comparizione il 15 dicembre 2020.
Così si è espressa la Ctp di Verona con la sentenza 269/1/2021 (presidente D’Ascola, relatore Russo).

Un contribuente presentava ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all’anno 2015 eccependo, in via preliminare, la nullità dello stesso poiché emesso oltre il termine del 31 dicembre 2020 in violazione dell’articolo 157, comma 1 del Dl 34/2020, con conseguente decadenza dall’esercizio del potere di accertamento.

Nelle proprie difese l’agenzia delle Entrate sosteneva che l’atto impugnato era stato emesso oltre l’anzidetto termine in quanto il contribuente era stato oggetto di invito al contraddittorio preventivo nel mese di dicembre 2020. A giudizio dell’ufficio, intercorrendo meno di novanta giorni tra la data indicata nell’invito a comparire e quella di decadenza dall'attività di controllo, trovava applicazione la proroga di 120 giorni prevista dall’articolo 5 comma 3-bis del Dlgs 218/97.

I giudici di merito, nell’accogliere in via assorbente il motivo preliminare di ricorso, hanno riepilogato innanzitutto la disciplina emergenziale introdotta dall’articolo 157 del decreto Rilancio. La norma in questione, non a caso rubricata «Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali» ha introdotto un meccanismo di scissione dei termini previsti per la decadenza dell’azione di controllo e quelli per la notificazione dell'avviso di accertamento, stabilendo, per gli atti di accertamento, comunque denominati, destinati a scadere tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020:

l’obbligo di emissione entro la fine del 2020;

la proroga ex lege del termine di notificazione al 28 febbraio 2022.

La Commissione ha proseguito rilevando l’erronea applicazione dell’articolo 5, comma 3-bis del Dlgs 218/97 da parte dall’ufficio. La norma, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 4 octies, comma 16 del Dl 34/19, mediante la quale è stato previsto l’obbligo pressoché generalizzato di invito al contraddittorio preventivo, ancora infatti la proroga di centoventi giorni, ivi prevista, al termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo e non a quello per l’emissione dell’atto.

Nel caso di specie, intercorrendo tra la data di comparizione (15 dicembre 2020) e quella di decadenza del termine di notificazione prevista dall’articolo 157 comma 1 ben oltre i 90 giorni previsti dal comma 3-bis dell'articolo 5 del Dlgs 218/1997, non sussistevano i presupposti di legge - secondo i giudici scaligeri - per applicare la proroga dei 120 giorni stabilita dal medesimo articolo 5.

La misura emergenziale, a causa di un evidente difetto di coordinamento normativo, ha accorciato notevolmente i tempi a disposizione degli uffici per finalizzare gli accertamenti oggetto di invito al contraddittorio del quarto trimestre 2020. Questo perché, in epoca pre-covid, nel caso di invito al contraddittorio con data di comparizione dal 3 ottobre in poi, trovava applicazione ope legis la proroga di 120 giorni nell’esercizio successivo.

A complicare ulteriormente il quadro interviene, per i periodi d’imposta successivi al 2015 (2014 con dichiarazione omessa) e fino al 2019, la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza prevista dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, la quale, applicata in combinato disposto con il comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 218/97 concederà agli uffici uno slittamento dei termini di notificazione degli atti che potrà estendersi fino al mese di luglio dell’anno successivo.

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