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Lo stralcio per le mini cartelle riguarda anche i contributi Inps

di Rosanna Acierno

La domanda

La pace fiscale ha previsto lo stralcio da parte dell’agenzia della Riscossione, entro il 31 dicembre 2018, delle mini cartelle non superiori a mille euro emesse fra il 2000 e il 2010 senza che il cittadino debba presentare alcuna richiesta.
In questo senso, in attuazione del decreto fiscale, il giudice di pace di Afragola, con una sentenza, ha dato applicazione alla norma, dichiarando l'inesigibilità del credito, in attesa della cancellazione del debito.
L’agenzia della Riscossione, con un comunicato, ha dichiarato di aver proceduto, entro la scadenza, con la cancellazione delle mini cartelle. Ma da un successivo accesso al servizio online è stato verificato che non sono state cancellate quelle relative a contributi previdenziali, pur rientrando anche queste nell’ambito della norma. Può l’Inps impedire l’attuazione di una previsione di rango primario?
R.D. – Roma

Si ricorda, innanzitutto, che l’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha previsto che fossero automaticamente annullati i ruoli affidati agli agenti per la Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 1.000 euro. Per il perfezionamento dell’annullamento, non era richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; l’agente per la Riscossione ha avuto tempo fino al 31 dicembre 2018 per annullare, ma gli effetti dell’annullamento si sono prodotti dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore della norma. Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della riscossione”, si ritiene che l’annullamento automatico riguardasse solo i debiti in carico ad agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia Spa (considerato agente della Riscossione dall’articolo 3 del decreto legge 203/2005), rimanendo quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’articolo 53 del Dlgs 446/1997.
Come detto, rientravano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010 agli agenti per la Riscossione che risultavano non pagati al 24 ottobre 2018.
Inoltre, l’importo del debito residuo al 24 ottobre 2018 di 1.000 euro doveva essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni determinato al 24 ottobre 2018.
Tutto ciò premesso, in presenza dei predetti requisiti, si ritiene che i carichi affidati dall’Inps dal 2000 al 2010 agli agenti della Riscossione e non superiori alla data del 24 ottobre 2018 a mille euro (tenendo conto non solo della quota capitale, ma anche delle sanzioni e degli interessi) rientravano automaticamente per legge nella cancellazione. Magari, può essere accaduto semplicemente che la cancellazione sia avvenuta e che tuttavia l’Inps non abbia ancora aggiornato i dati.

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