Imposte

Medici convenzionati, parcella cash detraibile

Secondo le Entrate, i servizi delle farmacie non hanno l’obbligo di tracciabilità delle spese agevolate al 19%: ciò dovrebbe riguardare anche medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

Detraibili anche se pagate in contanti le prestazioni dei soggetti «convenzionati» con il Ssn: la regola vale anche per medici di base e pediatri? Parrebbe di sì, stando alla guida ai bonus fiscali pubblicata il 18 luglio dall’agenzia delle Entrate, che conferma l’esclusione da tracciamento dei servizi delle farmacie, già affermata dalla circolare 24/E del 7 luglio, perché si tratta di soggetti che «operano in regime di convenzionamento con il Ssn».

Anche i medici di base e i pediatri operano in convenzione con il Ssn; quindi, le loro prestazioni a pagamento (ad esempio certificati sportivi e visite assicurative) dovrebbero ritenersi detraibili anche se pagate in contanti.

Andiamo con ordine: la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 679, della legge 160/2019) prevede che tutte le spese detraibili al 19% sono ammesse solo se pagate con modalità tracciabili. Il successivo comma 680 ammette però, anche se pagate in contanti, le «prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Ssn».

Cosa si intende con «strutture accreditate al Ssn»? La normativa che disciplina la relazione tra soggetti privati e Ssn (Dlgs 502/92) distingue tre livelli:
1. autorizzazione (articolo 8-ter) per l’esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, rilasciata previa verifica di standard minimi di sicurezza e qualità;
2. accreditamento istituzionale (articolo 8-quater), presupposto per l’erogazione di prestazioni per conto del Ssn;
3.
accordi contrattuali (articolo 8-quinquies) che consentono alle strutture, già autorizzate e accreditate, l’esercizio di attività sanitarie a carico del Ssn quali concessionari del pubblico servizio sanitario.

Dal punto di vista amministrativo, allora, sono «accreditate» solo le strutture (case di cura, laboratori di analisi, poliambulatori, Rsa) in possesso dell’accreditamento di cui al citato articolo 8-quater.

La disciplina della precompilata (articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014) imponeva l’invio dei dati di spesa alle sole strutture «accreditate»: solo con la legge di Stabilità 2016 l’obbligo fu esteso alle strutture «autorizzate, ma non accreditate». La risoluzione 7/E/2018 (che richiama il Dm 2 agosto 2016 della Ragioneria dello Stato) ha fatto espresso rinvio alle categorie del Dlgs 502/92, che pertanto si ritenevano essere le uniche vincolanti.

Stando a tale rigorosa interpretazione, le farmacie non possono considerarsi “accreditate” perché operano secondo il diverso regime di «convenzione», previsto da un’altra disposizione (articolo 8, comma 2, Dlgs 502/92). Si riteneva, pertanto, che i servizi sanitari prestati dalle farmacie non beneficiassero dell’esenzione, e richiedessero il pagamento tracciato ai fini della detrazione.

La circolare 24/E/2022, però, parlando dei tamponi Covid fatti in farmacia, ammette la detrazione anche con pagamento cash perché le farmacie «operano in regime di convenzionamento con il Ssn»: questa equiparazione della «convenzione» all’«accreditamento» – che parrebbe analogica – non viene argomentata. Sembrerebbe tuttavia fondata sulla considerazione che qualunque rapporto strutturato con il Ssn giustifichi l’esenzione, in ragione dei più severi controlli a cui soggiace chi opera per conto della sanità pubblica.

Se questa lettura è corretta, non si vede per quale ragione l’esenzione da tracciamento non possa valere anche per i medici di medicina generale (Mmg) e i pediatri di libera scelta (Pls), visto che anche la loro attività si svolge sulla base di convenzioni triennali con il Servizio sanitario nazionale (articolo 8, comma 1, Dlgs 502/92) esattamente come quella delle farmacie.

Quando un soggetto opera per conto del Ssn, la deroga al pagamento tracciato vale per tutte le prestazioni sanitarie, anche se rese in regime privato (risposta a interpello 158/2021, confermata dalla circolare 24/E/2022 pagine 36-37). Se ne ricava che le prestazioni a pagamento dei Mmg e Pls (ad esempio visite assicurative e certificati sportivi) sono detraibili anche se pagate in contanti. Il che significherebbe anche una notevole semplificazione amministrativa per tali medici, perché consentirebbe di trasmettere al sistema Ts tutte le prestazioni rese, senza dover distinguere in base alle modalità di pagamento.

In considerazione della rilevanza del tema, sarebbe opportuno che l’Agenzia prendesse rapidamente posizione sul punto, in vista non solo della campagna dichiarativa in corso, ma anche della scadenza del 30 settembre per l’invio dei dati di spesa del primo semestre 2022.

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