Diritto

Società cancellata dal Registro imprese, la vecchia lite non passa all’acquirente

Il processo deve proseguire nei confronti dei soci, nei limiti della loro responsabilità

di Giovanbattista Tona

Se la società viene cancellata dal registro delle imprese ma la sua azienda è conferita ad altra società, l’agenzia delle Entrate, che voglia richiedere il pagamento dei tributi maturati prima della cancellazione, non può proseguire la controversia tributaria nei confronti dell’ente che ha acquisito l’azienda.
Questo emerge dalla sentenza 22060 del 12 luglio 2022, emessa dalla Quinta sezione civile della Cassazione.

Il caso

L’Agenzia era rimasta soccombente in un giudizio tributario promosso da una società che aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a suo carico; il ricorso era stato accolto e la cartella era stata annullata. L’Agenzia aveva proposto appello e aveva citato la stessa società che frattanto era stata cancellata dal registro delle imprese. L’appello però era stato dichiarato inammissibile in considerazione dell’estinzione della società. L’Agenzia si era rivolta alla Cassazione, facendo tra l’altro presente che l’appello era stato notificato prima della cancellazione della società.

I giudici di legittimità hanno quindi colto l’occasione per ricostruire le problematiche riguardanti l’estinzione delle società e la successione nelle loro posizioni debitorie.

Estinzione delle società e posizioni debitorie

Il decreto legislativo n. 6 del 2003 ha modificato l’articolo 2495 del Codice civile, introducendo la regola per la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Si tratta di una disposizione innovativa, non interpretativa del sistema previgente, e quindi va applicata alle società cancellate dopo la sua entrata in vigore (1 gennaio 2014); per quelle cancellate prima, l’estinzione opera comunque a partire da quella data.

Come ha spiegato la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 6070 del 2013), le obbligazioni della società cancellata si trasferiscono i soci, che ne rispondono nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l’attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Dopo l’estinzione, la società cancellata perde la capacità di stare in giudizio; e se la perde mentre il giudizio è pendente si verifica una causa di interruzione e la prosecuzione è ammissibile se vengono citati i soci successori della società.

L’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 ha stabilito che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti impositivi di tributi, sanzioni o interessi, l’estinzione delle società cancellate abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Tale differimento degli effetti dell’estinzione si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore di questo decreto legislativo. Ma questa non è un regola processuale.

Cessione e prosecuzione dell’attività

Se invece l’azienda della società cancellata prosegue l’attività perché è stata frattanto ceduta ad un’altra società, si è verificata una successione a titolo particolare. In questo caso il processo dovrebbe proseguire fra le parti originarie e, quindi, se la società si è estinta, deve proseguire nei confronti dei soci, pure nei limiti della loro responsabilità. Il cessionario di azienda sarà semmai solidalmente responsabile con il soggetto cedente, anzi in questo caso con i suoi successori, ma se nel giudizio non si citano questi ultimi il contraddittorio non sarà validamente instaurato e il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.

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