Imposte

Digital tax, primo versamento entro lunedì 17 maggio

Imposta del 3% sui ricavi al lordo dei costi per chi è localizzato in Italia

di Alessandro Germani

La scadenza per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali è stata prorogata al 16 maggio 2021 (ovvero a lunedì 17 visto che il 16 cade di domenica), mentre il termine di presentazione della dichiarazione annuale è stato spostato dal 31 marzo al prossimo 30 giugno. Il differimento dei termini è stato stabilito dall’articolo 5, comma 15, del Dl 41/21 (decreto Sostegni) sia a regime sia in particolare per il 2021.

La web tax è stata introdotta dalla legge 145/18 in base alla proposta di direttiva Com(2018)148 final sulla Digital service tax comunitaria e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Essa grava in misura pari al 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili delle grandi imprese del web, al lordo dei costi e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette. I soggetti passivi sono le imprese che, da sole o a livello di gruppo, realizzano nel corso dell’anno solare precedente, congiuntamente:

•un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;

•un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.

Vi sono ricompresi anche i soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia e privi di partita Iva, che nel corso di un anno solare integrano i citati requisiti dimensionali e devono pertanto richiedere all’agenzia delle Entrate un numero identificativo ai soli fini dell’imposta sui servizi digitali.

Sotto il profilo oggettivo l’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

•veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

•messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

•trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Dal punto di vista territoriale l’imposta è dovuta solo se gli utenti sono localizzati in Italia. Pertanto la territorialità dell’imposta prescinde da quella del fornitore del servizio web ed è individuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 40, della legge 145/18.

La disciplina è stata chiarita, dopo una breve fase di pubblica consultazione tenutasi nel mese di dicembre 2020, dalla recente circolare 3/E del 23 marzo 2021, anche alla luce del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal comma 49 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019. I codici tributo sono contenuti nella risoluzione 14/E/2021.

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