Adempimenti

Con la correzione degli errori visto di conformità da valutare

Al contribuente la decisione se entro il periodo d’imposta potrà compensare il credito

di Giorgio Gavelli

Con la risposta resa a Telefisco 2020 l’agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sulla base della quale è obbligatorio l’inserimento nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa ultrannuale del credito pregresso, al fine di ottenerne la rigenerazione. Di conseguenza, esso diventa un credito relativo al medesimo periodo d’imposta, soggetto, in quanto tale, alle regole introdotte dall’articolo 3 del Dl n. 124/2019 per la compensazione in F24, compreso il rilascio del visto di conformità.

In caso di correzione di errore fiscale, se si è già sicuri che la dichiarazione ordinaria chiuderà con un credito superiore ai 5.000 euro, quest’ultimo importo può essere utilizzato in compensazione sin dall’inizio del periodo d’imposta successivo. Per importi superiori, invece, è necessario attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, opportunamente vistata per utilizzare crediti sopra soglia (5.000 euro ovvero 20.000 euro per contribuenti soggetti agli Isa e con voto tale da meritare il regime premiale).

A questo punto, tuttavia, sembra emergere l’inutilità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione integrativa, atteso che il credito non può essere compensato direttamente nel modello F24 ma è destinato (prima) ad una compensazione interna in dichiarazione.

Supponiamo che a dicembre 2020 una impresa abbia presentato una dichiarazione integrativa sul 2017 riportando un credito di 25.000 euro dovuto a un errore non contabile. Per il suo utilizzo un simile credito necessiterebbe del visto di conformità, ma tale adempimento sarebbe inutile. L’impresa, infatti, deve introdurre tale credito nella dichiarazione ordinaria presentata per l’anno 2020 e considerare gli adempimenti sulla base dell’esito di questa dichiarazione. Se, anche grazie ai 25.000 euro di credito emergente dal quadro Di, si ottiene un credito superiore ai 5.000 euro, quest’ultimo importo potrà essere compensato anche prima della presentazione della dichiarazione.

Ogni importo maggiore, tuttavia, dovrà attendere la trasmissione della dichiarazione (e l’eventuale voto Isa) e questa dovrà, se del caso, essere munita della attestazione di conformità del credito.

Se, invece, la dichiarazione integrativa ultrannuale a favore del contribuente è dovuta ad un errore contabile, il visto di conformità rilasciato sulla dichiarazione integrativa (per crediti di importo sopra soglia) può ancora avere una sua utilità. Infatti, in questo caso esso può essere utilizzato sin da subito. Spetta, quindi, al contribuente valutare, al momento della presentazione dell’integrativa, se entro la fine del periodo d’imposta riuscirà a compensare tutto il credito (o, comunque, una parte di esso tale da giustificare l’apposizione del visto) oppure no, ed in quest’ultimo caso evitare l’apposizione del visto (si veda Il Sole-24 Ore del 10 febbraio 2020).

Va precisato che per le integrative non ultrannuali (vale a dire quelle presentate con riferimento all’ultima dichiarazione presentata), l’utilizzo in compensazione del credito emergente è libera (decorsi dieci giorni dalla trasmissione del modello), sia che l’errore sia fiscale ovvero contabile, per cui la scelta sull’apposizione del visto avviene applicando le regole generali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©