Imposte

Consignment stock, import con Iva in dogana

Possibile utilizzare il plafond call off stock precluso se il cessionario non è noto

Le importazioni effettuate in vigenza di un contatto di consignment stock possono essere realizzate con l’assolvimento dell’Iva in dogana mediante l’utilizzo del plafond disponibile. Inoltre, in caso di operazioni intraUe, che più propriamente qualificano l’operazione come call-off stock, in assenza di preventiva identificazione del cessionario intraunionale, non è possibile accedere alle norme che disciplinano tale istituto. Le Entrate, con le risposte a interpello 44 e 49 di ieri, affrontano due temi legati al contratto di consignment stock che, a livello intraUe, viene denominato call-off stock.

Nel primo caso l’Agenzia riconosce al soggetto che procede all’importazione di beni oggetto di contratto di consignment stock di poter assolvere l’Iva in dogana mediante l’utilizzo del plafond disponibile, assumendo che lo stesso rivesta la qualifica di esportatore abituale. Ciò in quanto, in generale, per i beni importati l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della relativa immissione in libera pratica. Nel caso di specie, in linea con l’ordinanza relativa alla causa C 621/19, l’Agenzia riconosce la possibilità di detrarre l’Iva pagata in dogana dall’importatore che, in virtù del contratto di consignment stock, non è ancora proprietario delle merci, ma lo diventerà al momento del perfezionamento del contratto in oggetto, chiarendo che i beni oggetto di importazione presentano un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività di impresa.

Nell’interpello 49, l’Agenzia conferma che per l’esistenza del regime del call-off stock debbono ricorrere, oltre al presupposto della soggettività passiva del fornitore e dell’acquirente, anche due presupposti oggettivi: l’assenza di identificazione del fornitore nello Stato membro di arrivo dei beni e l’individuazione del destinatario della merce già al momento di inizio della spedizione/trasporto. Nel caso trattato, al momento del trasferimento dei beni dall’Italia alla Francia per la loro successiva cessione al cliente finale, non è nota l’identità di quest’ultimo. Ebbene, l’Agenzia, constatando l’assenza dei presupposti per l’applicazione di detto regime, ricorda che la fattispecie non può essere qualificata come operazione di call-off stock, ma ricade nell’alveo applicativo degli articoli 17 e 21 della direttiva Iva. Pertanto, il fornitore italiano dovrà dotarsi di un identificativo Iva in Francia e realizzare un’operazione assimilata ad una cessione intraUe non imponibile.

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