Imposte

Investimenti, il modello Redditi monitora il titolare effettivo e i doppi finanziamenti

Verifica del titolare effettivo dei crediti d’imposta e del rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento

Verifica, nell’ambito dei “bonus investimenti”, del titolare effettivo dei crediti d’imposta e del rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. Sono due ambiti sui quali i modelli Redditi richiedono da quest’anno precisi monitoraggi e che quindi obbligano tutti i beneficiari delle agevolazioni a gestire una serie di nuove informazioni.

Titolarità delle agevolazioni

L’introduzione dei righi RU150 e RU151 nella Sezione IV - Parte I del quadro RU delle dichiarazioni dei redditi 2023 (periodo 2022) – secondo le istruzioni ai modelli – ha la funzione di fornire informazioni volte ad accertare, rispettivamente, la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi (individuata ex articolo 3, punto 6, della IV direttiva antiriciclaggio) e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento (come previsto dall’articolo 22 del regolamento Ue 2021/241).

Visto il richiamo al regolamento Ue, si ritiene che il monitoraggio debba riguardare i soli crediti d’imposta finanziati con i fondi del Pnrr di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha beneficiato nei periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022: quindi, quelli afferenti ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali.

Nel rigo 150 occorre indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi individuati con le regole previste dalla normativa antiriciclaggio. Occorre quindi rifarsi alle regole previste dal Dlgs 231/2007, per cui, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione superiore al 25%, diretta o indiretta, o il controllo, nonché – in ultima analisi – con il soggetto che abbia poteri di amministrazione o direzione.

Per ogni titolare effettivo persona fisica vanno indicati:

i periodi d’imposta di riferimento per i quali si è beneficiato del credito;

il codice fiscale (regole specifiche sono previste per i soggetti non residenti privi di codice fiscale);

il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, da indicare solo ove diverso dalla residenza anagrafica;

i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero.

Ricognizione retrospettiva

La gestione delle citate informazioni nel modello Redditi 2023 – come già accennato – riguarda le agevolazioni relative al triennio 2020-22.

Occorrerà, quindi, effettuare una puntuale ricognizione anche sulle annualità precedenti a quella oggetto di dichiarazione, sia in merito al bonus beneficiato sia alla composizione della compagine sociale. Pur in assenza di istruzioni sul punto, si ritiene che si debba avere a riferimento il concetto di “maturazione” del credito d’imposta (avvenuto investimento) e non di effettivo utilizzo dello stesso.

I modelli Redditi Sc e Sp 2023, al riguardo, sono stati appositamente strutturati, con specifici box volti a individuare l’annualità di riferimento delle informazioni dovute.

Al contrario, il rigo RU150 del modello Redditi Pf 2023 non prevede la possibilità di indicare tanto le annualità del triennio di riferimento quanto i codici fiscali e le eventuali informazioni aventi a oggetto il domicilio e la residenza dei titolari effettivi. Un’assenza che, sebbene a prima vista possa sembrare logica (trattandosi di persona fisica) e nonostante le istruzioni del quadro RU del modello Redditi Pf siano identiche a quelle delle società di capitali e di persone, sembra dimenticare le operazioni societarie involutive da soggetti con personalità giuridica e non ad impresa individuale.

Infatti, in caso di trasformazione (cosiddetta “impropria”) di una società unipersonale – sia di persone che di capitali – in un’impresa individuale (operazione ammissibile per il Consiglio nazionale del Notariato - studio n. 545-2014 – e per i notai del Triveneto - massima n. K.A.37), si potrebbe porre il problema per il soggetto dichiarante di dover indicare la titolarità effettiva di coloro che lo hanno preceduto nei periodi d’imposta antecedenti.

Si pensi al caso di una trasformazione regressiva impropria avvenuta nel corso del 2021: il rigo RU150 della dichiarazione potrebbe richiedere l’indicazione di uno o più titolari effettivi per il biennio 2020-21, se diversi dalla persona fisica che presenta il modello dichiarativo per il periodo 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©