Contabilità

Derivazione rafforzata per le microimprese con bilancio ordinario

La misura non si applica però ai soggetti in questione che optano per i bilanci in forma abbreviata

Il Dl Semplificazioni è intervenuto sull’articolo 83 del Tuir prevedendo l’estensione della derivazione rafforzata anche per le microimprese che hanno optato per il bilancio in forma ordinaria. Ciò sicuramente costituisce una semplificazione per questi soggetti, anche se la modifica normativa avrebbe potuto spingersi oltre, prevedendo la stessa cosa anche per quelle che hanno optato per il bilancio in forma abbreviata. Ma così non è stato, in quanto l’estensione non pare supportata sul piano normativo.

Infatti l’articolo 8, comma 1, lettera a) del Dl 73/22 ha previsto un ampliamento dell’adozione della derivazione rafforzata anche per le microimprese ex articolo 2435-ter del Codice civile che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. I limiti posti dal Codice civile (totale dell’attivo dello stato patrimoniale 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350mila euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio cinque unità) consentirebbero infatti di redigere il bilancio delle cosiddette microimprese, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Dati i limiti, la casistica spesso riguarda le holding di partecipazioni, generalmente senza dipendenti e con ricavi caratteristici pari a zero o molto limitati. Ciò in confronto al fatto che come soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito del proprio gruppo e fanno investimenti in vari strumenti finanziari sarebbe sicuramente più agevole anche per questi soggetti operare attraverso la derivazione rafforzata. Da questo punto di vista la modifica normativa prevede appunto che se una microimpresa abbia optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria ciò le garantisce l’applicazione della derivazione rafforzata.

A fronte, dunque, dell’appesantimento sotto il profilo bilancistico, rispetto agli schemi semplificati dell’articolo 2435-ter del Codice civile, la derivazione rafforzata consente di operare con un unico binario, in quanto il fiscale diviene una diretta derivazione della corretta applicazione dei principi contabili di bilancio.

La modifica normativa introdotta non si è tuttavia spinta a consentire di beneficiare della derivazione rafforzata anche per le microimprese che optino per la redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile). Ciò avrebbe in definitiva ampliato al massimo l’aspetto semplificatorio, lasciando l’opportunità di operare con la derivazione rafforzata alle microimprese che avessero optato per un bilancio di grado più complesso rispetto a quello proprio, sia esso l’ordinario sia l’abbreviato.

Così non è stato e pertanto la derivazione rafforzata oggi si applica, oltre che ai soggetti Ias, a quelli Oic intendendosi le imprese ordinarie, quelle abbreviate nonché le microimprese che abbiano optato per il bilancio ordinario. L’apertura c’è quindi stata ed è anche apprezzabile, ma probabilmente poteva spingersi anche ad un gradino ulteriore, aprendosi alle microimprese che optano per l’abbreviato.

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