I temi di NT+Qui Europa

Successioni, certificato europeo con effetti «erga omnes»

Corte di Giustizia Ue: la copia autentica con la dicitura «a tempo indeterminato» è valida per sei mesi

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza C-301/2020 del 1° luglio 2021, si è pronunciata riguardo l’interpretazione del Regolamento Ue 650/2012, cioè sul certificato successorio europeo, enunciando due principi rilevanti.

I giudici del Lussemburgo hanno chiarito, da un lato, che la copia autentica del certificato successorio europeo recante la dicitura «a tempo indeterminato» è valida per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio e, comunque, produce i suoi effetti – se valida – dal momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente.

Dall’altro lato, è stato precisato che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutti i soggetti in esso indicati nominativamente, compresi quelli che non ne abbiano richiesto il rilascio.

La vicenda
Il caso trae origine da una controversia tra gli eredi del de cuius e un istituto di credito austriaco. Gli eredi chiedevano di ottenere la restituzione di una somma di denaro e di titolo sottoposti a deposito giudiziario per iniziativa della stessa banca.

La richiesta di restituzione era avvenuta mediante la presentazione di una copia autentica di un certificato successorio europeo, rilasciata dal competente notaio spagnolo (Stato di ultima residenza di uno degli eredi). Tale certificato recava la dicitura «a tempo indeterminato» e, a fronte del diniego alla restituzione del denaro confermato anche dal giudice di primo grado, la Suprema corte austriaca aveva rinviato la questione alla Corte di Giustizia Ue per ottenere un chiarimento in ordine alla validità temporale e all’efficacia del certificato successorio europeo.

Cos’è il certificato europeo
L’istituto del certificato successorio europeo, introdotto con il regolamento Ue 650/2012, ha lo scopo di disciplinare la successione mortis causa con risvolti cross border tra due o più Stati membri, consentendo ai richiedenti (eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori di eredità) di dimostrare facilmente la loro qualità e i diritti degli stessi all’interno dell’Unione europea.

Il certificato viene rilasciato dal Tribunale del Paese membro che ha il potere di decidere in merito alla successione, o dall’autorità indipendente interpellata (ad esempio il notaio). E viene redatto su dei moduli prestabiliti dall’allegato IV del regolamento di esecuzione Ue 1329/2014, il cui contenuto risulta essere uniforme e disponibile in diverse lingue europee.

In ogni caso, il certificato viene rilasciato previa verifica, da parte dell’autorità, degli elementi che andrà ad attestare: ovvero le generalità del richiedente, del de cuius, il tipo di successione e la legge applicabile a quest’ultima. Con il rilascio del certificato si producono i medesimi effetti nello Stato membro di rilascio e negli altri Paesi Ue: ossia si dimostra, con presunzione iuris tantum, l’esistenza delle circostanze attestate, si tutela i terzi in buona fede e si autorizza l’accesso ai registri per espletare le formalità connesse alla successione.

La conclusione dei giudici
Alla luce delle peculiari caratteristiche e funzioni connesse al certificato successorio europeo, i giudici del Lussemburgo hanno affermato che una copia autentica del certificato successorio europeo, con la dicitura «a tempo indeterminato», è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto il suo rilascio. Ciò in quanto ad esso è collegata una funzione di garanzia circa le attestazioni ivi contenute.